lunedì, Maggio 06, 2024

Diritto Militare

Istanza di conferimento

Istanza di conferimento

L’istanza di conferimento nell’ordinamento militare: una breve analisi dell’art. 735 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

L’istanza di conferimento è un elemento chiave nell’ordinamento militare. E’ disciplinata dall’art. 735 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare (T.U.O.M.). Questo strumento ha assunto un ruolo centrale nella gestione e amministrazione del personale militare, incanalando diverse esigenze verso un unico iter amministrativo. La norma ha lo scopo di mettere in relazione in maniera uffiale ogni militare con i prorpi superiori. Più precisamente concede la possibilità, ad ogni militare che personalmente ne faccia richiesta, di essere ascoltato dal Ministro della Difesa o un superiore lungo la propria linea gerarchica.

L’art. 735 del T.U.O.M. e la disciplina militare

L’art. 735 del T.U.O.M. è inserito tra le “norme di comportamento” sulla “disciplina militare” del Libro V sul “personale militare”. Ne consegue che l’inosservanza di queste norme può generare una violazione delle disposizioni sulla disciplina militare. In particolare, un militare che presenta un’istanza di conferimento senza rispettare la via gerarchica incorre nella violazione degli artt. 715, 2° comma, e 735, 1° comma, del T.U.O.M..

La delega e il conferimento preliminare

L’art. 735, 2° comma, del T.U.O.M. stabilisce che il Ministro della Difesa può delegare un’altra autorità, civile o militare, a ricevere il richiedente. Questa delega è limitata al Ministro della Difesa e non si estende ad altre autorità militari. Tuttavia, la prassi amministrativa ha adottato un’interpretazione estensiva di questa facoltà di delega, permettendo alle autorità intermedie di utilizzare il “conferimento preliminare”.

Il conferimento preliminare

Nel “conferimento preliminare”, l’autorità che riceve il richiedente rappresenta sé stessa ed esercita i suoi poteri e competenze. Al termine del conferimento, l’istante può dichiararsi soddisfatto o meno dello stesso. Nel primo caso, il procedimento può essere definito a quel livello ordinativo, non dovendo proseguire l’iter verso le superiori autorità. Viceversa, se il militare si dichiara non soddisfatto degli esiti del conferimento preliminare, il procedimento amministrativo prosegue verso la superiore autorità.

L’istanza di conferimento è un diritto fondamentale di ogni militare, ma la richiesta si basa su un “interesse legittimo” e non su un “diritto soggettivo”, dando all’autorità, a cui è rivolta la richiesta, la piena discrezionalità di decidere se ricevere o meno l’istante.

La discrezionalità nell’accoglienza dell’istanza

La giurisprudenza amministrativa conferma che la facoltà di presentare una richiesta di conferimento non comporta l’obbligo per il Ministero di accoglierla. La scelta di accordare o meno un colloquio è definita come un’attività amministrativa caratterizzata da “discrezionalità pura”.

La motivazione dell’istanza di conferimento

L’istanza di conferimento deve essere motivata. Le motivazioni possono riguardare “questioni di servizio” o questioni di “carattere privato, non riguardanti il servizio e la disciplina”. A seconda della natura della motivazione, il procedimento amministrativo da sviluppare sarà diverso.

Il parere del superiore e il principio di sussidiarietà

Per le istanze di conferimento per motivi di servizio “il superiore che la inoltra deve esprimere il proprio motivato parere in merito all’oggetto della richiesta”. In questo modo si assicura la corretta applicazione del principio di sussidiarietà, in virtù del quale l’interesse dell’istante deve essere soddisfatto al livello ordinativo ad egli più vicino.


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L’istanza per motivi privati e l’istituto del plico chiuso

Se l’istanza è effettivamente di carattere privato, deve essere inoltrata all’autorità competente, che può decidere se ammettere o meno il richiedente a rapporto. Se le questioni private sono presentate in modo generico, l’autorità può ricorrere all’istituto del plico chiuso, disciplinato dall’art. 735, 5° comma, del T.U.O.M..

Tempi amministrativi del procedimento

I tempi del procedimento amministrativo per l’istanza di conferimento iniziano dalla data del ricevimento della domanda o dell’istanza e variano a seconda dell’autorità adita:

  • 90 giorni per il diretto superiore;
  • 120 giorni per le autorità di vertice;
  • 150 giorni per il Ministro della difesa o autorità delegata;
  • 180 giorni per le autorità di vertice o il Ministro della Difesa (solo per l’Arma dei Carabinieri).

Se l’istruttoria è complessa, i termini possono essere sospesi per un massimo di 30 giorni. Anche se i termini sono decorsi, l’amministrazione non perde il potere di emanare un provvedimento. Il provvedimento decisorio, che definisce il procedimento, deve essere in forma scritta.

Nei casi di rigetto dell’istanza, la giurisprudenza amministrativa ha dichiarato che il procedimento è ampiamente discrezionale e non richiede una motivazione specifica. Inoltre, le norme relative alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo devono essere in armonia con la natura specifica del provvedimento conseguente all’istanza di colloquio.


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Riferimenti:
– art. 735 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare;
– artt. 1039 e 1040 del T.U.O.M.;
– art. 2 Legge 241/1990;
– Consiglio di Stato, parere n. 1782 del 15 luglio 2008 (inamissibilità istanza).


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