Verifica dello stato di malattia del pubblico dipendente (militare) e compatibilità con l’attività lavorativa c.d. “visita fiscale”.
Perché viene richiesta la visita fiscale?
La visita fiscale viene richiesta per contrastare l’assenteismo ingiustificato.
Quando viene richiesta?
Il Comando richiede la visita fiscale fin dal primo giorno malattia quando ricade nelle seguenti casistiche:
- giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative:
- giornata festiva;
- domenica;
- giornata di riposo infrasettimanale;
- giornata di riposo conseguente l’effettuazione di turni o servizi;
- giorni di permesso o di licenza concesse.
- negli altri casi è prevista una valutazione ponderata del Comandante di Corpo sull’opportunità di disporre la visita fiscale, fin dal primo giorno di malattia, prendendo in considerazione anche la condotta complessiva del militare.
La visita fiscale non viene richiesta quando:
- la certificazione sanitaria è rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;
- l’assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio);
- il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare;
- l’assenza è dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- la malattia è dipendente da causa di servizio riconosciuta (prime tre categorie tab. A e tab. E);
- l’assenza è conseguente a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Reperibilità alle visite fiscali
Orari:
- dalle 09.00 alle 13.00;
- dalle 15.00 alle 18.00.
Giorni:
Tutti i giorni, compresi non lavorativi e festivi.
RICORDA è obbligatorio comunicare preventivamente all’Amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
- visite mediche;
- prestazioni specialistiche;
- accertamenti diagnostici;
- altri “giustificati motivi”.
Nei primi tre casi il Comandante di Corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio (attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha effettuato la visita o la prestazione).
Invece per altri “giustificati motivi” basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il Comandante di Corpo valuterà se i motivi siano “giustificabili”.
Mancata effettuazione della visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza all’indirizzo indicato:
- il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio;
- successivamente il medico incaricato esamina unicamente l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi;
- infine l’Ente di appartenenza valuterà le giustificazioni di assenza.
IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA, si applica una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare.
Riferimenti:
- Decreto n. 206/2017;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- articolo 5, comma 14 del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463;
- Legge 11 novembre 1983, n. 638;
- Circolare M_D 0449109 del 31/07/2019.