giovedì, Aprile 25, 2024

Corpi militari e civili

Nucleo Speciale di Intervento (N.S.I.)

Nucleo Speciale di Intervento

Nucleo Speciale di Intervento (N.S.I.) del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: funzioni e compiti di polizia giudiziaria.

Nucleo Speciale d’Intervento in azione

Il Nucleo Speciale di Intervento (N.S.I.) della Guardia Costiera è un’unità altamente specializzata che opera all’interno del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Questo nucleo è stato istituito in conformità al decreto n. 1518/2019 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha attuato l’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I compiti della Guardia Costiera italiana

Il principale servizio svolto per la collettività è ovviamente la ricerca e il soccorso in mare, ma c’è molto altro. I suoi compiti istituzionali vanno ben oltre la salvaguardia della vita umana in mare, come ad esempio l’attività di controllo del traffico marittimo, della filiera della pesca, sulla sicurezza della navigazione e per la tutela dell’ambiente marino. Durante le attività di controllo, ispezione e vigilanza, la Guardia Costiera svolge funzioni e compiti di polizia, che comprendono l’attività di polizia amministrativa, quella di pubblica sicurezza, di polizia militare, di polizia stradale e polizia giudiziaria.


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Le fonti normative che regolano queste attività sono il Codice della Navigazione, le leggi speciali per la pesca, il diporto, l’inquinamento marino da navi, la difesa del mare e il Codice della Strada per gli ambiti portuali.

Il limite di competenza

Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria della Guardia Costiera hanno competenza piena per i reati previsti dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali sopracitate. Inoltre, come Pubblici Ufficiali, hanno l’obbligo di denunciare i reati comuni di cui vengono a conoscenza.

L’attività di polizia giudiziaria per il personale della Guardia Costiera è generalmente residuale e viene svolta solo quando l’attività amministrativa progredisce nell’accertamento di un reato. In tali casi, il personale si impegna nel raccogliere prove e garantire l’applicazione della legge penale.

Cosa fa il Nucleo Speciale d’Intervento?

Il N.S.I. svolge un ruolo di supporto all’Autorità giudiziaria, collaborando strettamente con essa nell’ambito delle indagini riguardanti reati nelle materie di competenza.

La sua istituzione presso il Comando Generale di Roma ha contribuito a migliorare l’efficacia dell’attività di polizia giudiziaria, sia a livello centrale che come supporto ai nuclei di p.g. locali.

Come si entra nel N.S.I.?

Non c’è una selezione pubblica, il personale viene selezionato a livello centrale in base a determinati requisiti di affidabilità, preparazione professionale ed esperienza acquisita nel territorio. L’attività messa in atto presso le sezioni distaccate in procura o presso i Nuclei Operativi per la Difesa del Mare (N.O.D.M.) istituti nei compartimenti marittimi, costituisce sicuramente titolo preferenziale.

L’attività delegata

Il N.S.I. può operare sia a seguito di iniziative proprie, ovvero per i reati acquisiti all’interno del proprio ambito di competenza, sia su delega del pubblico ministero, estendendo così la propria azione investigativa senza limiti territoriali.

Ad esempio, possono essere delegati reati connessi, come reati comuni collegati a reati in materia di codice della navigazione. Inoltre, il N.S.I. può essere coinvolto in indagini che richiedono competenze specifiche o mezzi e strumenti disponibili alla Guardia Costiera. Questo avviene anche per garantire l’effettività dell’attività di indagine, che è obbligatoria per l’azione penale.

È importante sottolineare che la delega non può essere utilizzata in modo indiscriminato o sistematico, né può costituire una struttura di polizia giudiziaria separata. Deve essere giustificata da ragioni razionali e pertinenti, come la necessità di avvalersi di competenze specialistiche o di mezzi specifici.

L’attribuzione di deleghe “eccentriche” rispetto alla competenza per materia o specializzazione del N.S.I. può certamente trovare ostacoli dal punto di vista di ammissibilità delle prove, ma secondo ormai un ben consolidato orientamento giuridico (vedi riferimento) non ha ripercussioni sul piano processuale, a meno che non si verifichi una completa assenza di collegamento tra le funzioni del delegato e l’oggetto della delega stessa.


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Riferimento:
– Procura Generale della Cassazione RG 34491/2021 udienza pubblica n. 3 del Ruolo – Seconda Sezione Penale.

Se vuoi approfondire:
Guardia Costiera – Attività;
Attività di polizia marittima e giudiziaria (nonnodondolo.it).


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