Indennità per attività di controllo del territorio

Indennità per attività di controllo del territorio

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

Questo breve articolo “Indennità per attività di controllo del territorio” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.

Nel contesto delle attività svolte dalle Forze di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, il personale appartenente alla Polizia di Stato può usufruire di un’indennità correlata all’attività di controllo del territorio.

Questo beneficio è concesso per ciascun turno di servizio e prevede un importo:

  • di €5,00 per i turni serali;
  • di €10,00 per quelli notturni.

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Tali turni si riferiscono all’effettiva partecipazione ai servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in modo continuativo. Tali servizi, coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza, nonché delle sale operative o delle sale radio degli uffici specializzati, comprendono le seguenti fasce orarie:

Fasce serali

  • dalle 19:00 alle 01:00;
  • dalle 18:00 alle 24:00;
  • dalle 19:00 alle 24:00.

Fasce notturne

  • dalle 01:00 alle 07:00;
  • dalle 24:00 alle 06:00;
  • dalle 24:00 alle 07:00;
  • dalle 22:00 alle 07:00.

L’indennità è altresì prevista per il personale che, nello stesso intervallo orario, svolge servizio nelle sale operative e contribuisce alle operazioni di controllo del territorio a sostegno delle unità operative esterne.

Lo stesso beneficio spetta anche al personale impiegato negli uffici che, nelle stesse fasce orarie, partecipa al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne. Tali impieghi sono disciplinati da turni di servizio di almeno tre ore consecutive, basati su ordini formali, e sono coordinati dalle sale operative.


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Inoltre, il personale occasionalmente impiegato nei servizi di controllo del territorio svolti in modo continuativo durante le fasce orarie sopra menzionate ha diritto all’indennità corrispondente in base ai turni di servizio effettuati.

Non cumulabilità

L’indennità non può essere cumulata con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico, salvo eccezioni adottate in modo limitato e straordinario durante il periodo pandemico per le attività di controllo del territorio finalizzate al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. In tali casi, è prevista una compensazione specifica per le attività di controllo del territorio e l’indennità di ordine pubblico.

Il numero dei turni per i quali è possibile ricevere l’indennità sarà stabilito annualmente dal Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, tenendo conto degli stanziamenti previsti per questo beneficio. Sarà inoltre possibile riassegnare i turni in modo da soddisfare eventuali esigenze sopravvenute o straordinarie legate all’efficienza e all’efficacia delle attività istituzionali, nel rispetto delle disponibilità finanziarie correlate.


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Riferimenti:
– art. 10 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164 (Ordine pubblico);
– art. 2 comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 del  D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208;
art. 16 D.P.R. n. 56/2022.


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