Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)

maggiorazione indennità operative

Un piccolo approfondimento sulla maggiorazione delle indennità operative, comunemente chiamato “trascinamento economico”.

Questo articolo “Maggiorazione indennità operative” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Un breve compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli indici di trascinamento riconosciuti alle indennità operative.

Quando viene riconosciuto il trascinamento?

La voce Maggiorazione Operativa potrebbe comparire sul vostro cedolino, ad esempio, quando andate in licenza straordinaria o durante un corso di formazione fuori reparto. In pratica viene riconosciuta la vostra permanenza in un reparto operativo con un piccolo ritorno economico.

Questo riconoscimento vi permetterà così di percepire l’indennità operativa di base (la più bassa operativa prevista), l’indennità fondamentale prevista nella nuova posizione ed in aggiunta una percentuale dell’indennità sospesa (trascinamento). La percentuale dell’indennità sospesa è ovviamente variabile e dipende dal grado rivestito e dal tempo trascorso nel precedente reparto.


Leggi anche: Licenza Straordinaria, forze armate e di polizia


Chi calcola la tua maggiorazione?

Solitamente l’ufficio che si occupa, nel tuo comando, di comunicare le tue variazioni stipendiali. I dati di norma vengono aggiornati con cadenza semestrale, ed inviati al centro unico stipendiale, NOIPA non c’entra nulla.

Come si calcola la maggiorazione?

Si deve moltiplicare l’indennità operativa di base relativa al tuo grado, per l’indice di trascinamento legato all’indennità precedentemente percepita, il risultato moltiplicarlo nuovamente per gli anni di servizio svolti in quella condizione operativa.

Gli indici di trascianemto di ogni indennità li trovi nella tabella in calce, sono comprese tutte le indennità fondamentali e solo alcune supplementari. Il massimo di anni trascinabili sono 20. Se vuoi visualizzare la tabella relativa all’indennità operativa di base trovi di seguito il link.


Facciamo qualche esempio

Esempio nr. 1:
Supponiamo che un Sergente ha maturato:

  • 2 anni di operativa supercampagna;
  • 3 anni di imbarco di superficie.

Cambia il suo impiego (ad esempio durante un corso di formazione), nella nuova condizione l’indennità fondamentale prevista supponiamo sia l’operativa di campagna.

Dati:
– Op di base sergente = 160.00 euro;
– Op campagna sergente = 224.00 euro;
– Indice di maggiorazione supercampagna = 2.50%;
– Indice di maggiorazione imbarco di superficie = 4.15%;
– Anni in supercampagna: 2;
– Anni di imbarco: 3.

Calcolo maggiorazione:

((160 * 2.50 * 2)/100) + ((160 * 4.15 *3)/100) = 8 + 19.92 = 27.92 euro

Cosa dovrà aspettarsi allora nel cedolino?

Nel cedolino troverà le seguenti voci:
– Indennità operativa di base: 160.00 euro
– Indennità fondamentale campagna: 64.00 euro
– Maggiorazione Indennità: 27.92 euro


Leggi anche: Cedolino stipendiale NoiPa


Trascinamento per sempre

Dopo qualche anno trascorso in attività operativa può succedere che l’importo delle indennità operative di campagna e supercampagna vengono superate dalla maggiorazione accumulata.

Avviene quando la somma degli indici di trascinamento superano la soglia del 50%

Da questo momento l’indennità operativa di campagna e supercampagna spettante sarà sostituita per sempre dalla maggiorazione, anzi per essere più precisi dall’operativa di base + la maggiorazione.

Facciamo un’esempio

Esempio nr. 2:

Supponiamo che un Sergente con almeno 10 anni di servizio ha maturato 9 anni di imbarco sui sommergibili e venga traseferito in un reparto a terra dove si percepisce l’indennità di supercampagna.

Dati:
– Op di base Sergente +10 = 180.76 euro;
– Indice maggiorazione imbarco sommergibili = 6.65%;
– Anni di imbarco = 9;
– Supercampagna Sergente +10 = 271.14 euro.

Calcolo maggiorazione accumulata:
(180.76 * 6.65 * 9)/100 = 108.18 euro

Op di base + maggiorazione = 108.18 + 180.76 = 288.94 (l’importo supera l’indennità di supercampagna).

Da questo momento, rimanendo in questa posizione, il sergente percepirà Op di base + maggiorazione per sempre.

Precisazioni

La maggiorazione non è cumulabile con le indennità operative. Nel caso in cui sommando gli anni delle indennità operative si superano i 20 anni, viene preso in considerazione prima l’importo più favorevole, inoltre il calcolo viene aggiornato costantemente in base al grado e all’anzianità rivestita al momento.

Il trascinamento è interamente computabile ai fini della tredicesima mensilità, ma solo per le indennità operative fondamentali, se non sai quali sono o qual è la differenza tra fondamentali e supplementari, ti consiglio di leggere il nostro articolo sulle indennità operative.


Leggi anche: Indennità di impiego operativo


Per ulteriori dubbi o se volete approfondire ulteriormente l’argomento, potete scriverci nei commenti, oppure attraverso la nostra e-mail INFO.


Riferimenti
art. 17 legge 78/1983;
– art. 3 comma 72 legge 350/2003.


TABELLA MAGGIORAZIONI

INDENNITA’ OPERATIVA PERCENTUALE MAGGIORAZIONI
Operativa di campagna2.00%
Operativa di supercampagna2.50%
Campagna per truppe alpine3.00%
Imbarco di superficie4.15%
Imbarco comforpat4.50%
Imbarco su sommergibili6.65%
Aeronavigaz. per piloti (da guerra)3.00% (7.50%)
Aeronavigaz. per paracadutisti4.50%
Controllo spazio aereo I° liv.2.75%
Controllo spazio aereo II° liv.3.50%
Controllo spazio aereo III° liv.4.25%
Equipaggi fissi di volo2.50%
Questa tabella è aggiornata al D.P.R. 15 marzo 2018 nr. 40

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10 commenti su “Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)”

  1. Buongiorno, vorrei info/chiarimento.Sono un LGT e preso servizio in A.M.ed ho l’indennità di EFV, attualmente chiamato EAV su elicottero. Vorrei sapere se quella % che avete scritto è un aumento automatico riconosciuto a questa indennità fondamentale perché negli anni non ho visto aumenti della suddetta, se non per il passaggio di Grado. Grazie

  2. Buonasera, sono un sottufficiale dell’Esercito, in posizione organica da paracadutista, e percepisco l’aeronavigazione da più di 22 anni, mi è tutto chiaro fra operativa di base etc etc, in ottica di un trasferimento in altro ente, dove percepirei il trascinamento, non capisco ed è l’unica cosa che non trovo scritto da nessuna parte, come si fa a calcolare la tassazione per l’aeronavigazione e come per il trascinamento, o se anche per il trascinamento viene calcolata al 50%.

  3. Buonasera, purtroppo l’Esercito tassa il trascinamento dell’aeronavigazione al 100%, a differenza della Guardia di Finanza che applica la tassazione alt trascinamento al 50%, si trova anche in line un Vademecum dove cita proprio che la tassazione del trascinamento è al 50% ma purtroppo non si riesce a capire chi dei due ha ragione.

    1. In base alla mia esperienza io mi fiderei ciecamente della Gdf, dal punto di vista economico sono sicuro che difficilmente si sbagliano. Il loro vademecum è fatto molto bene anche se non è aggiornato con gli ultimi decreti. Detto ciò mi sento di confermare ciò che dice la Gdf in base all’art. 51 comma 6 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917.

  4. Buona sera, stiamo procedendo con un ricorso per vedere se anche l’Esercito applicherà quanto già stabilito e applicato dalla GDF. A tal proposito, Vi richiedo se avete qualche ulteriore elemento da suggerire (sentenze Cassazione ecc). A quanto visto sull’art. 51 comma 6 del D.P.R. 917/1986 lascia dei margini che possono dare adito a diverse interpretazioni. Anche se appare ovvio, che la “ratio” della norma del trascinamento è stabilire una attribuzione di merito per chi espleta la propria attività lavorativa svolgendo particolari servizi quale l’attività di paracadutismo. Alla luce di ciò è manifesto, logico e conseguente che l’istituto del trascinamento è posto a salvaguardia di questo riconoscimento e che per tale motivo non può essere viziato da una tassazione che comprime (anche se fosse solo in parte) detto beneficio. Detto ciò, anche se logico, diventa ben difficile far capire a che per anni ha applicato una maggiore tassazione andando proprio a procurare quella decurtazione economica che il trascinamento dovrebbe salvaguardare. Vi ringrazio Roberto

  5. Buongiorno, sono un sottufficiale dell’AM e percepisco l’aeronavigazione per paracadutisti dal 1989, in caso di permanente inidoneità al volo il c.d. trascinamento verrebbe comunque corrisposto? e con quale tassazione?
    Grazie
    Pietro

    1. Buonasera, il trascinamento verrebbe corrisposto certamente. Per quanto riguarda la tassazione l’argomento è molto dibattuto. Secondo un’interpretazione letterale dell’art. 51 comma 6 del TUIR “solo” le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Di conseguenza le maggiorazioni, non essendo specificate, dovrebbero essere tassate al 100%.

      Saluti.

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