lunedì, Giugno 05, 2023

Licenze e permessi

Licenza Straordinaria, forze armate e di polizia

LICENZA STRAORDINARIA

Scopri tutti i tipi di licenza straordinaria spettante al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.

Questo articolo è parte del “Compendio sulle licenze, i permessi e i riposi” spettanti al personale delle Forze Armate e di Polizia a ordinamento civile/militare. Il tipo di licenza (congedo) in questione viene concessa per molteplici motivi. Genericamente è suddivisa in due categorie, ovvero entro il limite dei 45 giorni e oltre il limite dei 45 giorni. Significa che le licenze straordinarie per alcuni motivi hanno un limite di 45 giorni, altre invece no. Di seguito i tipi di licenza straordinaria che possono essere richiesti:

Fino ad un massimo di 45 giorni annui

  • Matrimoniale: Giorni 15.

E’ possibile beneficiarne in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, quindi, sia anteriormente che posteriormente ad essa, purché il periodo in argomento rispetti il nesso di collegamento con l’evento.

  • Convalescenza: Per il numero di giorni della temporanea non idoneità al servizio stabiliti dal competente Organismo medico militare.

Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d’ufficio in aspettativa per infermità. Non è cumulabile con la licenza ordinaria.


Leggi anche: Licenze per esami e concorsi


  • Per aggiornamento scientifico degli Ufficiali medici: Giorni 8 annui.
    Viene concessa compatibilmente con le esigenze di servizio agli Ufficiali medici in servizio permanente.
  • Cure termali: Giorni 15 annui.
    Il beneficio, già riconosciuto al personale “invalido per servizio” ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall’art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, attraverso l’espresso richiamo all’art. 13 del D.L. n. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali possono essere concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell’interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base). Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate. Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno. Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.
  • Per la valorizzazione economica del congedo parentale: Giorni 45.
    E’ concessa, a richiesta del militare genitore, al fine di percepire il trattamento economico intero (per un massimo di 45 giorni) nei primi sei anni di vita del bambino, nell’ambito dei 6 mesi di congedo parentale retribuiti – al 30% (vedasi, al riguardo, la successiva licenza straordinaria per congedo parentale oltre il limite di 45 giorni annui). In tale ipotesi, ciascun giorno di assenza viene computato in diminuzione sia del periodo di sei mesi del congedo parentale entro i 6 anni di vita del figlio, sia del limite di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria nell’anno in cui il beneficio viene fruito. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.

Oltre il limite di 45  giorni annui

  • Speciale di trasferimento In territorio nazionale:
    • Giorni    20      per  il  personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio.
    • Giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.

Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell’interessato, da presentarsi all’atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall’attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro. E’ cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.

  • Speciale di trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero:
    • Giorni 30 per  il  personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio.
    • Giorni 20 per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.

Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all’estero.

  • Per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: Giorni 15 annui.

Può essere fruita anche in misura frazionata.

  • Per donazione di organi: Per il tempo necessario ad effettuare la donazione, compresi gli eventuali ricoveri, e per il ripristino dell’efficienza psicofisica.

La licenza spetta anche nel caso di donazione di midollo osseo.

  • Per campagna elettorale: Per la durata della campagna elettorale. Unitamente alla richiesta di licenza l’interessato dovrà produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l’avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presenta come candidato.
  • Per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca: Per la durata del dottorato di ricerca.

E’ senza assegni. E’ utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria. La concessione è subordinata ai pareri degli Organi sovraordinati sulla catena gerarchica.

  • Per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero: Per la durata  del       corso o dell’attività di ricerca.

Senza assegni ed è concessa ai vincitori di borse di studio universitarie. E’ utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria.

  • Operazioni di soccorso per aderenti ad associazioni di volontariato:
    • Fino a giorni 30 continuativi per un massimo di giorni 90 annui, elevati rispettivamente a 60 e 180 in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati.
    • Fino a giorni 10 continuativi per un massimo di giorni 30 annui, per la partecipazione ad attività di addestramento.

E’ concessa al militare iscritto ad un’associazione di volontariato inserita negli elenchi del Dipartimento della Protezione Civile, nel caso di allertamento sullo stato di calamità naturale e sempre che l’intervento dell’organizzazione di volontariato alla quale è iscritto il militare sia autorizzato dal medesimo Dipartimento. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

  • Operazioni di soccorso a cura del Club Alpino Italiano: Per i giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero entro le ore 24.

E’ concessa al militare iscritto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, previa valutazione delle esigenze di servizio.

  • Per congedo parentale: Mesi 6, nei primi dodici anni del figlio.

Da tener presente, tuttavia, che se ne beneficia anche l’altro genitore i periodi di congedo parentale fruiti da entrambi non possono complessivamente superare i 10 mesi. Inoltre, qualora il padre militare abbia fruito di più di tre mesi del beneficio, il limite di mesi 6 è elevato a 7 e quello complessivo a 11. Nel caso esista un solo genitore, il limite di mesi 6 è elevato a 10.

Il congedo parentale spetta al militare richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa.

Tra un periodo e l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. E’ cumulabile con la licenza ordinaria.

La norma base (D.Lgs. n.151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30%, nei primi 6 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 6 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 3 anni del figlio). Nel caso di fruizione oltre i suddetti 6 mesi complessivi, oppure oltre il sesto anno di vita del figlio, non spetta alcuna retribuzione.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.

  • Per malattia figlio:
    • Nei primi 3 anni di età per tutto il periodo della malattia.
    • Tra i 3 e gli 8 anni di età fino a 5 giorni lavorativi annui.

E’ fruita dal militare, in alternativa all’altro genitore titolare di analogo diritto. Il beneficio spetta anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. E’ senza assegni, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 3 anni di vita del figlio.

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One thought on “Licenza Straordinaria, forze armate e di polizia

  1. Buongiorno,ho un causa di servizio riconosciuta(sono un militare dell’esercito) durante la licenza per le cure termali sono soggetto a visita fiscale?grazie.
    p.s. quale articola ,comma ecc, devo cercare? grazie

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