giovedì, Marzo 30, 2023

Licenze e permessi

Permessi per il personale delle Forze Armate e di Polizia

permessi

Tutti i Permessi che possono essere richiesti dal personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile/militare.

Questo articolo è parte della raccolta “Linee Guida – licenze e permessi per le Forze Armate e di Polizia a ordinamento civile/militare“. Aggiornate ai DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e 40. Di seguito tutti i Permessi che per vari motivi possono essere richiesti:

  • Permessi per assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità: Giorni 3 mensili.

La fruizione dei permessi mensili può avvenire anche in forma frazionata, per un massimo complessivo di diciotto ore al mese. L’opzione tra le due forme di fruizione va mantenuta durante ciascun mese di utilizzo del beneficio.

  • Permessi per decesso o grave infermità di un congiunto o di un componente della famiglia anagrafica: Giorni 3 mensili. Sono concessi nel caso di:
    • decesso dei nonni, dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica (diverso da quelli per il decesso dei quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per morte di un congiunto);
    • grave infermità:
      • dei genitori, dei figli, del fratello, della sorella, nonché del coniuge, anche legalmente separato, che non comporti un imminente pericolo di vita;
      • dei nonni o dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi;
      • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dall’infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per imminente pericolo di vita di un congiunto.
  • Permessi per esercizio di cariche amministrative locali, quale componente:
    • dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: Per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (salvi i diversi contenuti delle leggi regionali delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).
    • delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli Organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni consiliari o circoscrizionali o delle Commissioni comunali previste per legge o membri delle Conferenze dei Capigruppo e degli Organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari: Per l’effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
    • degli Organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali, e Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: Oltre ai suddetti permessi, spettano 24 ore lavorative al mese.
    • Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: Oltre ai suddetti permessi, spettano 48 ore lavorative al mese.
  • Permessi per la frequenza di corsi di scuola media superiore, universitari, di specializzazione post universitari o di altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate: 150 ore annue.
    Oltre alla frequenza dei corsi, le ore possono essere utilizzate anche per:
    • la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, nei quattro giorni lavorativi immediatamente precedenti alla data d’esame, computando sei ore per ogni giorno (qualora il militare non si presenti a sostenere l’esame le quattro giornate devono essere commutate in licenza ordinaria);
    • il raggiungimento della località (e ritorno in sede) ove si svolge il corso rivolto al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dei corsi universitari o post universitari, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato;
    • le attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (es. colloquio con i docenti).

Le 150 ore sono riferite all’anno solare, quindi le eventuali ore residue non possono essere cumulate con quelle dell’anno successivo.

  • Permessi brevi: Fino a 54 ore all’anno.

Sono concessi per assentarsi durante l’orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Devono essere recuperati entro il mese successivo.

Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici

  • Per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, nella posizione di idoneo al servizio militare, l’assenza dal servizio è giustificata con:
    • permessi brevi (di cui ai suddetti art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n.- 40/2018), qualora l’assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell’orario di servizio giornaliero;
    • licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell’orario- di servizio giornaliero, qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria.

Si precisa che:

  1. non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o- privata convenzionata o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati non convenzionati;
  2. ai fini della concessione della licenza straordinaria per gravi motivi è necessario attestare- nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione. Si soggiunge che, nel caso di concomitanza tra l’espletamento di una prestazione specialistica e una situazione di inabilità lavorativa certificata dal medico, si applica l’ordinaria disciplina sull’assenza per malattia.

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