Licenza per esami e concorsi

licenza per esami

Licenza straordinaria per esami e concorsi: tutto ciò che devi sapere su questa tipologia di licenza per il personale militare e civile.

Questo breve articolo “Licenza per esami e concorsi” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

Cos’è la licenza per esami?

E’ una tipologia di licenza straordinaria riservata al personale appartenente alle forze armate e di polizia che rientra nel limite dei 45 giorni annui.

Perchè viene concessa?

E’ concessa per completare la preparazione degli esami previsti dal bando di concorso o dalle determinazioni ministeriali, per un massimo di 30 giorni. La durata dei giorni concessi è stabilita dall’Amministrazione, che può prevedere un periodo inferiore o addirittura non concedere alcun giorno di licenza.

Esami di stato o abilitazione alla professione

La licenza per esami di stato o per l’abilitazione all’esercizio della professione è concessa fino a un massimo di 15 giorni. Può essere frazionata in base agli intervalli tra le diverse prove di esame.

Licenza per esami scolastici

La licenza per esami scolastici, universitari e post-universitari, ovvero per corsi svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, è concessa per tutti i giorni necessari per lo svolgimento delle prove di esame e il tempo necessario per raggiungere la sede delle prove.

Licenza per concorsi

La licenza per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l’accesso ad altre carriere è concessa fino a 8 giorni. Questa licenza comprende i giorni necessari per lo svolgimento delle prove del concorso e il viaggio.

In conclusione

La “licenza per esami” è una tipologia di licenza straordinaria riservata al personale che ha la necessità di svolgere esami per la propria elevazione culturale o progressione di carriera. La durata della licenza e i giorni concessi variano in base al tipo di esame e alle determinazioni dell’Amministrazione. Questa licenza può essere cumulata con la licenza ordinaria, è generalmente frazionabile e viene concessa limitatamente alle esigenze di servizio.


Leggi anche: Diritto allo studio


!!! Attenzione !!!

La licenza straordinaria per esami è convertita in licenza ordinaria qualora per motivi dipendenti dalla propria volontà la prova non viene sostenuta.


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Riferimenti Normativi:
Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 (T.U. degli impiegati civili dello stato);
– Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Ed. 1990;
– Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996;
– Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (Regolamento di servizio dell’Amministrazione della P.S.);
– Art. 18 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica);
– Art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 (per l’Arma dei Carabinieri).

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