Licenza straordinaria per esami e concorsi: tutto ciò che devi sapere su questa tipologia di licenza per il personale militare e civile.
La “licenza per esami” è una tipologia di licenza straordinaria riservata al personale appartenente alle forze armate e di polizia che rientra nel limite dei 45 giorni annui.
La licenza per esami è concessa per completare la preparazione degli esami previsti dal bando di concorso o dalle determinazioni ministeriali, per un massimo di 30 giorni. La durata dei giorni concessi è stabilita dall’Amministrazione, che può prevedere un periodo inferiore o addirittura non concedere alcun giorno di licenza.
Esami di stato o abilitazione alla professione
La licenza per esami di stato o per l’abilitazione all’esercizio della professione è concessa fino a un massimo di 15 giorni. Può essere frazionata in base agli intervalli tra le diverse prove di esame.
Licenza per esami scolastici
La licenza per esami scolastici, universitari e post-universitari, ovvero per corsi svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, è concessa per tutti i giorni necessari per lo svolgimento delle prove di esame e il tempo necessario per raggiungere la sede delle prove.
Licenza per concorsi
La licenza per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l’accesso ad altre carriere è concessa fino a 8 giorni. Questa licenza comprende i giorni necessari per lo svolgimento delle prove del concorso e il viaggio.
In conclusione
La “licenza per esami” è una tipologia di licenza straordinaria riservata al personale che ha la necessità di svolgere esami per la propria elevazione culturale o progressione di carriera. La durata della licenza e i giorni concessi variano in base al tipo di esame e alle determinazioni dell’Amministrazione. Questa licenza può essere cumulata con la licenza ordinaria, è generalmente frazionabile e viene concessa limitatamente alle esigenze di servizio.
!!! Attenzione !!!
La licenza straordinaria per esami è convertita in licenza ordinaria qualora per motivi dipendenti dalla propria volontà la prova non viene sostenuta.
Leggi anche: Permessi per il personale delle forze armate e di polizia
Riferimenti Normativi:
– Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 (T.U. degli impiegati civili dello stato);
– Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Ed. 1990;
– Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996;
– Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (Regolamento di servizio dell’Amministrazione della P.S.);
– Art. 18 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica);
– Art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 (per l’Arma dei Carabinieri).
Torna al compendio: Licenze e Permessi >>>