Indennità di Polizia Giudiziaria Guardia Costiera

indennità di polizia giudiziaria

Indennità di Polizia Giudiziaria per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera percepisce l’indennità di polizia giudiziaria poiché nello svolgimento dei compiti di istituto potrebbe imbattersi in fatti costituenti reato.

Principali compiti di polizia

Il personale (in servizio) del Corpo riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria ed è chiamato ad intervenire nel contrasto delle attività illecite di propria competenza. La Guardia Costiera svolge generalmente un’attività di polizia “limitata” al proprio ambito, ma potrebbe essere chiamata ad intervenire anche in altre attività in concorso con le altre forze di polizia.

Di seguito i principali compiti di polizia assegnati alla Guardia Costiera:

  • controllo della pesca marittima;
  • tutela dell’ambiente marino;
  • tutela del personale marittimo;
  • contrasto all’immigrazione clandestina;
  • repressione dei reati marittimi previsti dal Codice della Navigazione;
  • contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • controllo della circolazione stradale in ambito portuale.

Durante le suddette attività il personale esercita pienamente le funzioni di polizia. Può adottare misure di coercizione ed evitare che un reato venga portato a ulteriori estreme conseguenze.

Indennità di P.G.

L’indennità di polizia giudiziaria fu introdotta dall’art. 2 comma 2 bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379. Da quel momento venne stabilito che, al personale del Corpo delle Capitanerie di porto competeva l’indennità mensile pensionabile (comunemente conosciuta come indennità di polizia) prevista dal terzo comma dell’articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25%.

Leggi anche: Indennità mensile pensionabile

Successivamente la norma fu modificata in fase di concertazione (rinnovo contrattuale) dall’art. 5 comma 15 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, aumentandola sino al 30% dell’indennità di polizia.

L’ultima modifica è stata introdotta con l’art. 4, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell’indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell’otto per cento.”

In sintesi l’indennità di P.G. non mantiene più il rapporto del 30% come in precedenza, ma ottiene l’8% dell’aumento ricevuto dall’indennità mensile di polizia. Un piccolo aumento, che però riduce il rapporto tra le due al 28% circa.

Successivamente, a seguito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 (Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56), l’indennità è rimasta bloccata alle precedenti disposizioni. Conseguentemente il rappoto tra l’indennità di polizia e l’indennità di p.g. percepita dal personale della Guardia Costiera è sceso ancora a circa il 26%.

ATTENZIONE!!! Per il personale dirigente i suddetti decreti non trovano applicazione, pertanto rimane invariata l’indennità di P.G. al 30%.

Tabella indennità di PG Guardia Costiera


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