venerdì, Aprile 26, 2024

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Guida in stato di ebbrezza e prelievo ematico

Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza e prelievo ematico: consenso non necessario, ma il rifiuto espresso rende processualmente inutilizzabili i risultati.

Recentissima e interessante sentenza della Corte di Cassazione, quella che reca la data del 3 giugno 2021 ed il n. 31426, in materia di circolazione stradale e guida in stato di ebbrezza.

La quarta sezione, censurando una sentenza di condanna del Tribunale di Pordenone, pronuncia originariamente confermata dalla Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato F.F. colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada, irrogando la pena di anni 1 di arresto ed euro quattromila di ammenda, ha affrontato ed offerto ulteriore sostegno ad un consolidato orientamento giurisprudenziale circa la necessità (o meno) del consenso dell’interessato al prelievo di sangue nei casi in cui sia necessario verificare il tasso alcolemico per guida in stato di ebbrezza.

Partendo dal presupposto che la norma che ci occupa, l’articolo 186 CdS, non prevede il consenso, da parte del guidatore interessato, al prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico presso una struttura sanitaria, e la sua mancanza non è causa di inutilizzabilità dei risultati, occorre però considerare come gli ermellini certifichino che i risultati delle analisi sarebbero invero inutilizzabili ove il conducente opponga espressamente un rifiuto.

La ragione è da individuarsi, come peraltro la stessa Corte aveva già statuito, nel fatto che nessuno può essere sottoposto, contro la sua volontà, ad accertamenti invasivi.

Un caso pratico, per giunta assai frequente nelle dinamiche quotidiane

Il conducente coinvolto in incidente stradale viene trasportato in ospedale prima dell’arrivo degli operatori di Polizia. Attraverso la propria centrale operativa questi inviano al nosocomio una richiesta di sua sottoposizione (nell’ambito, attenzione, delle cure mediche necessarie in conseguenza del sinistro) a prelievo ematico, a norma del quinto comma dell’articolo 186. Ove l’interessato non manifesti espresso dissenso al prelievo, i risultati delle analisi saranno pienamente utilizzabili per affermare, in caso siano valicati i valori consentiti, la sua responsabilità. Amministrativa, nel caso della lettera a) del secondo comma; penale nelle restanti fattispecie previste alla lettera b) ed alla lettera c). L’autorità sanitaria, unitamente al referto medico relativo alle eventuali lesioni riportate, dovrà quindi trasmettere all’organo accertatore i risultati delle analisi.

Ove invece l’interessato opponga espressamente il proprio dissenso, non potrà essere sottoposto a prelievo e ove lo fosse, al netto di eventuali responsabilità in tal senso dei sanitari, i risultati non sarebbero utilizzabili.

Ultime considerazioni, ma non meno importanti

Sulla questione attinente l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, qualora l’accertamento tramite prelievo ematico sia realizzato fuori dai protocolli sanitari e non per ragioni di assistenza e cura ma sia invece autonomamente richiesto dalla Polizia Giudiziaria ex art. 186 quinto comma CdS, è sempre necessario che il conducente sia previamente avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia[1] e tale avviso è previsto a pena d’inutilizzabilità degli esiti.

Pare infine ormai consolidato l’orientamento circa la non necessità di particolari forme: l’avviso può essere dato, dalla Polizia Giudiziaria che procede, anche oralmente[2].

di Gianluca Lombardi
Luogotenente dei Carabinieri, Criminologo


Note:
[1]     Cass. Pen., sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017: “In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico”.

[2]    Cass. Pen. sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017: “In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi ai prelievo ematico presso una struttura sanitaria al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge“.

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