sabato, Maggio 18, 2024

Licenze e permessi

Congedo di paternità alternativo

congedo di paternità alternativo

Congedo di Paternità Alternativo: per tutti i lavoratori dipendenti, incluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Questo breve articolo “Congedo di paternità alternativo” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

Differenza tra congedo obbligatorio e alternativo

Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto garantito a tutti i genitori padri lavoratori, si tratta di breve periodo di astensione al lavoro che spetta in concomitanza con il parto. Invece il congedo di paternità alternativo sostituisce di fatto il congedo di maternità per alcuni casi particolari.


Leggi anche: Congedo di paternità obbligatorio


Cos’è il congedo di paternità alternativo?

Il padre naturale, dopo la nascita del figlio, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice avente diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole. Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio in argomento è ugualmente invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio.

Come richiedere il congedo alternativo

Il padre che intenda avvalersi di tale diritto è tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza la certificazione relativa alle suddette condizioni ed è collocato dal medesimo in licenza di paternità. In caso di abbandono della madre, il militare padre è tenuto a renderne dichiarazione al Comando/Ente medesimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Congedo a seguito di adozione

Nell’ipotesi di adozione di un minore, il padre può fruire del congedo di paternità qualora dopo l’ingresso in famiglia del minore:

  • la madre lavoratrice non si avvalga del congedo di maternità;
  • in caso di morte o grave infermità della madre;
  • abbandono dell madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;

Il padre può richiedere il congedo (producendo la documentazione di cui al precedente paragrafo), alle stesse condizioni e per la medesima durata che sarebbero spettate alla madre, ivi compresa, in caso di adozione internazionale, la copertura del periodo di permanenza all’estero previsto per l’incontro con l’adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. 

Ai fini della concessione del predetto beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.


Leggi anche: Congedo di maternità


Licenza straordinaria senza assegni

Per i vari adempimenti connessi con la procedura di adozione nazionale può, altresì, fruire di una licenza straordinaria senza assegni. Per quella internazionale può, in ogni caso, fruire, indipendentemente dai benefici spettanti alla madre, di una licenza straordinaria senza assegni per il periodo di permanenza all’estero sopra richiamato, debitamente certificato dall’Ente che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

Le licenze straordinarie senza assegni sopra citate sono concesse dal Comandante di Corpo, non rientrano nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto, non riducono le ferie e la tredicesima mensilità e sono computate per intero nell’anzianità di servizio.

Al personale collocato in licenza di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.


Leggi anche: Licenza Straordinaria per gravi motivi


Riferimenti Normativi:
– Legge 4 maggio 1983, n. 184;
– Legge 28 marzo 2001, n. 149;
art. 66 del Decreto Legislativo n. 151/2001.


Torna al compendio LICENZE, PERMESSI E RIPOSI >>>

Condividi questo articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

DIFESA.blog è sempre gratuito ed è sorretto da un gruppo di volontari. Per questo il tuo contributo è molto importante. Basta una piccola donazione. Grazie!