sabato, Maggio 04, 2024

Diritto Militare

Rimosso e reintegrato

rimosso e reintegrato

Rimosso e reintegrato: Sentenza del Consiglio di Stato sulla sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione di un militare.

“Rimosso e reintegrato” riassume un pò tutto, ma la vicenda comunque è molto complicata e il finale è solo la fine di un capitolo. Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza riguardante un ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro un militare dell’Esercito Italiano che aveva subito la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Premessa

Il ricorso del Ministero era mirato a ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.a.r.) per il Piemonte.

Nel procedimento disciplinare, il militare era stato sottoposto a sanzioni a causa delle sue esternazioni in qualità di presidente di “Assomilitari”, inclusa una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica. L’Amministrazione ritenne che tali esternazioni costituissero un indebito travalicamento dei confini del diritto di critica, violando il dovere di riservatezza nonchè altri doveri militari.

“Rimosso e reintegrato, la genesi”

Il militare presentò ricorso al T.a.r. Piemonte, sostenendo di essere stato assolto in diversi procedimenti penali e contestando la violazione dell’articolo 1393 del decreto legislativo n. 66/2010. Sostenne che l’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione dell’ennesimo procedimento penale a suo carico. Inoltre, contestò la rilevanza disciplinare delle sue esternazioni.

Il T.a.r. accolse il ricorso del militare, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. Il Tribunale ritenne che fosse necessario attendere l’esito del procedimento penale prima di attivare quello disciplinare e che le esternazioni del militare rientrassero nel diritto di critica garantito dalla Costituzione.

Rimosso e reintegrato, seconda parte

Il Ministero della Difesa presentò un appello contro tale pronuncia, sostenendo che il T.a.r. aveva interpretato erroneamente l’articolo 1393 del codice dell’ordinamento militare (COM). Sostenne che il militare aveva leso il decoro e il prestigio dell’Amministrazione militare compromettendone irrimediabilmente la fiducia. Inoltre, l’appellante affermò che il militare aveva violato anche altri articoli dell’ordinamento militare.

L’appello del Ministero è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha esaminato i due principali argomenti del ricorso: conclusione del procedimento disciplinare militare senza l’esito del procedimento penale e il diritto di critica del militare.

Perchè l’appello è stato respinto

Conclusione del procedimento disciplinare militare senza l’esito del procedimento penale

Riguardo all’aver concluso il procedimento militare prima di quello penale, il Collegio ha ritenuto che, data la complessità della vicenda e la pluralità dei procedimenti penali a carico del militare, fosse opportuno sospendere il procedimento disciplinare in attesa della sentenza conclusiva del processo penale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale sospensione non costituisce un irragionevole ritardo, ma una garanzia per la completezza e correttezza del procedimento disciplinare.

Diritto di critica del militare

Per quanto riguarda il diritto di critica del militare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, sebbene i militari abbiano dei limiti specifici nel loro diritto di espressione per garantire il funzionamento ordinato delle Forze Armate, tale diritto non può essere completamente soppresso. Il Consiglio ha sottolineato che le esternazioni del militare, pur essendo forti e critiche, rientravano nel contesto di un dibattito pubblico riguardante il ruolo e la condizione dei militari, e quindi non potevano essere considerate come un’indebita violazione dei doveri militari.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero della Difesa e ha confermato la sentenza del T.a.r. Piemonte. Ha ritenuto che il procedimento disciplinare avviato contro il militare fosse prematuro e che le esternazioni contestate rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di critica garantito dalla Costituzione italiana.

Conclusioni

Questa sentenza del Consiglio di Stato ha importanti implicazioni per il sistema disciplinare militare italiano. Essa rafforza la necessità di considerare attentamente le circostanze specifiche di ogni caso e di garantire il rispetto dei diritti costituzionali dei militari, incluso il diritto di espressione e di critica, pur nel rispetto dei doveri e delle responsabilità militari.

Inoltre, la sentenza richiama l’importanza di coordinare i procedimenti disciplinari con quelli penali, soprattutto in situazioni complesse che coinvolgono più procedimenti correlati. Ciò assicura la coerenza e l’equità nel trattamento del personale militare coinvolto in situazioni giudiziarie.

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato conferma il principio che i militari mantengono alcuni diritti fondamentali, compreso il diritto di critica, purché esercitato entro i limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei doveri militari. Tale decisione rappresenta un importante precedente nell’ambito della disciplina militare e sottolinea l’importanza di bilanciare i diritti individuali con le esigenze delle Forze Armate.


Riferimenti:
Consiglio di Stato, sentenza n. 05566/2023 del 06/06/2023;
– art. 1393, comma 1, COM;
– Cons. Stato, Ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14.


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