martedì, Ottobre 03, 2023

Concorsi forze armate e di polizia

VFI (Volontari in Ferma prefissata Iniziale)

VFI

VFI (Volontari in Ferma prefissata Iniziale). Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali.

A partire dall’anno 2023 i VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) sono stati sostituiti dai VFI (Volontari in Ferma prefissata Iniziale).

Durata della ferma

La durata della ferma per i VFI è di tre anni (per i VFP1 era di un anno). La durata può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale.

Requisiti

Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei VFI i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’articolo 635 (Li trovi QUI) e dei seguenti ulteriori requisiti:

  • età non superiore a ventiquattro anni;
  • diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media);
  • idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

I vincitori delle procedure selettive sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualità di soldato (Esercito italiano), comune di 2ª classe (Marina militare), o aviere (Aeronautica militare).

Novità introdotte VFI

  1. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi hanno diritto al recupero della festività;
  2. Ai VFI e raffermati è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell’81,50 % riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’IIS costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP (volontari in servizio permanente);
  3. I VFI e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di 50 euro;
  4. Indennità forfettaria 100 euro mensili:
    • Sostituisce il recupero compensativo (non più previsto);
    • Viene ridotta di 1/30 per ogni giorno di corresponsione del CFI (compenso forfetario di impiego);
    • Viene ridotta di 1/30 per ogni giorno di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati;
  5. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, ove spettanti, sono corrisposte nelle misure fisse previste (L. 78/83).
  6. Spetta l’indennità di rischio (D.P.R. n.146/1975).

Per partecipare ai concorsi visita la pagina dedicata CONCORSI ONLINE.


Approfondimenti – link utili:
Stipendi forze armate;
CFI (Compenso forfettario d’impiego).


Riferimenti:
– LEGGE 5 agosto 2022, n. 119;
– DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66.

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