martedì, Maggio 07, 2024

Licenze e permessi

Riposi orari giornalieri per i genitori (c.d. allattamento)

Riposi giornalieri per i genitori

Come i genitori appartenenti alle forze armate e di polizia possono beneficiare di riposi orari giornalieri dopo la nascita del figlio.

Questo breve articolo “Riposi orari giornalieri” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. 

Riposi Orari Giornalieri per i Genitori: Diritti e Regolamentazione

I riposi orari giornalieri, spesso chiamati permessi “per allattamento”, rappresentano un aspetto cruciale nel quadro delle politiche di supporto familiare all’interno delle forze armate e di polizia. In particolare, questi riposi, che possono essere richiesti in base alle esigenze del neonato, garantiscono la possibilità di conciliare le proprie responsabilità professionali con la cura del figlio durante il primo anno di vita.

Diritto ai Riposi Orari Giornalieri

Ai sensi delle normative vigenti, i genitori hanno diritto a due riposi giornalieri di un’ora ciascuno durante il primo anno di vita del figlio. Questi riposi sono cumulabili tra loro, ridotti a uno nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. È importante notare che il diritto è sempre invocabile dalla madre, mentre il padre può fruirne in determinate circostanze:

  1. Nel caso in cui il bambino sia affidato esclusivamente al padre;
  2. In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvale di tale diritto;
  3. Se la madre non è una lavoratrice dipendente (lavoro autonomo);
  4. Nel caso in cui la madre svolga attività domestica in famiglia come “casalinga”;
  5. In situazioni di morte o grave infermità della madre.

Diritto nel caso di madre casalinga

Secondo la Cassazione sul piano qualitativo o quantitativo, il lavoro svolto nell’ambito “domestico” o “familiare” non differisce da quello svolto dalla donna dipendente, o autonoma. Per quanto sopra il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso in cui la madre non sia “lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.

Parto Plurimo e Riposi Aggiuntivi

Nel caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre, offrendo un supporto maggiore durante una fase delicata per la famiglia.

Congedi Parentali e Regolamentazioni

La madre (se in servizio nelle ff.aa. e nelle ff.pp.) ha la possibilità di godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre. Il padre , invece, non può usufruire di tali riposi nel caso in cui la madre lavoratrice si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. L’eccezione è data dal fatto che il padre può richiedere i riposi se la madre, lavoratrice dipendente, è in astensione obbligatoria o facoltativa per altre esigenze simili.

Impatto e Applicazione

I riposi orari giornalieri non solo permettono ai genitori di prendersi cura dei propri figli, ma rappresentano anche un diritto che non incide sulla durata del lavoro, la retribuzione, la licenza ordinaria o la tredicesima mensilità. Questi diritti si applicano ai genitori biologici, adottivi e affidatari, entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia o nel primo anno di vita.

Procedura e Concessione

Per ottenere i riposi in argomento, è necessario ottenere la concessione da parte del Comando o dell’Ente di appartenenza, in conformità alle norme vigenti. Questi permessi orari sono proporzionati alla durata dei riposi e permettono ai genitori di allontanarsi dalla sede di servizio per dedicarsi alle esigenze della famiglia.

In conclusione, i riposi orari giornalieri costituiscono un fondamentale supporto per i genitori, consentendo loro di bilanciare le responsabilità familiari con il servizio. La flessibilità e le disposizioni adottate riflettono l’impegno delle forze armate e di polizia nel favorire un ambiente di lavoro che tenga conto delle esigenze familiari.

Se vuoi approfondire maggiormente quali sono le licenze spettanti in caso di nascita, adozione o affidamento, ti invitiamo a cliccare sul link in calce e visitare il nostro compendio sulle licenze, permessi e riposi.


Riferimenti Normativi:
– Cass., sez. lav, 20 ottobre 2005 n. 20324;
– Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 17/2022;
Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105;
– Direttiva (UE) 2019/1158;
– Circolare M_D AB05933 0464620 del 12.08.2022;
– Circolare del Dipartimento della P.S. n. 333 – ord. Prot. 0004029 del 12 agosto 2022.


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