Indennità supplementari negate durante missione estera

Indennità supplementari negate

Indennità supplementari incursori e forze speciali negate durante l’impiego prolungato all’estero, interviene il TAR per il Lazio.

Alcuni militari, dopo un lungo periodo di impiego all’estero, hanno ricevuto al rientro al comando l’amara sorpresa di vedersi recapitare un provvedimento per la restituzione delle indennità supplementari incursori e forze speciali percepite durante la missione.


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Il motivo alla base del provvedimento risiederebbe nell’ormai consolidato orientamento in ambito interforze della non cumulabilità del trattamento economico in regime di articolo 1808 del C.O.M. con le indennità percepite dai militari ricorrenti.

La decisone del T.A.R.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, esaminata la documentazione, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero illegittimi, in quanto privi di una motivazione adeguata e basati su orientamenti non supportati da alcun riferimento normativo.

Per questo motivo ha accolto il ricorso dei militari, annullato i provvedimenti e riconosciuto il diritto dei ricorrenti a trattenere le indennità supplementari, che costituiscono un emolumento accessorio previsto per la loro qualifica professionale.

In conclusione ciò che più di tutto emerge dalla sentenza è che, a prescindere di quale amministrazione si tratti, ogni provvedimento emesso deve esprimere chiaramente le motivazioni ed il percorso logico-giuridico che ha spinto l’amministrazione ad adottarlo. È importante non tanto per il caso specifico, ma in generale chi riceve un provvedimento deve essere in grado di capire le ragioni ed eventualmente di difendersi nelle sedi opportune, se vuole. Questo è un principio importante riconosciuto dalla nostra Costituzione.


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Riferimenti Normativi:
– art. 9 comma 2 della legge 78/1983 (indennità incursori);
– art. 6 comma 5 del D.P.R. 171/2007 (indennità forze speciali);
artt. 24 e 113 della Costituzione;
– Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017;
– T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 17288/2023.


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