Indennità incursori, subacquei e aerosoccorritori

Indennità incursori subacquei e aerosoccorritori

Aricolo 9 della legge 23 marzo 1983 n.78: “Indennità supplementare per incursori, operatori subacquei e aerosoccorritori”.

Questo breve articolo “Indennità incursori, subacquei e aerosoccorritori” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.

Alla fine dell’articolo puoi consultare la tabella con gli importi percepiti in base al grado rivestito.

L’art. 9 della legge n. 78/1983 regola le indennità per le truppe da sbarco, le unità anfibie, gli incursori, gli operatori subacquei, e gli aerosoccorritori. In questo articolo ci occuperemo solamente delle ultime tre figure professionali citate.

Dal 01 gennaio 1999 queste indennità sono state estese anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che opera in condizioni simili.

Incursori, subacquei e aerosoccorritori

Il personale in possesso del brevetto militare di incursore, operatore subacqueo o aerosoccorritore, assegnato ai reparti incursori e subacquei o centri e nuclei aerosoccorritori, ha diritto a un’indennità continuativa (mensile).

Per beneficiare di questa indennità è necessario soddisfare due requisiti:

  1. soggettivo, che consiste nel possedere il titolo specifico (brevetto o qualifica) che permetta all’interessato di essere impiegato istituzionalmente nell’attività operativa per cui è stato addestrato;
  2. oggettivo, che si riferisce all’assegnazione del militare a un reparto che l’Amministrazione ha individuato formalmente come struttura deputata allo specifico compito.

Per il personale assegnato a tali reparti, centri e nuclei, ma che non possiede il brevetto militare di incursore, operatore subacqueo o aerosoccorritore, è prevista un’indennità occasionale limitata ai giorni di effettiva partecipazione a operazioni ed esercitazioni.

Come vengono calcolati gli importi dell’indennità:

  • mensile o continuativa è pari al 190% dell’operativa di base;
  • occasionale o giornaliera è pari a un trentesimo (1/30) del 180% dell’operativa di base moltiplicata per i giorni di effettivo impiego.

Le limitazioni previste dall’art. 17, ottavo comma (sospensione indennità), della legge n. 78/1983 non si applicano in caso di assenza per infermità dovuta a causa di servizio.


Leggi anche: Incursori Aeronautica Militare


Cumulabilità Indennità incursori, subacquei e aerosoccorritori

È cumulabile al 50% con qualsiasi altra indennità accessoria, al 100% con l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia e l’importo aggiuntivo pensionabile per le Forze armate.

Non è cumulabile con l’indennità supplementare per pronto intervento aereo, poiché considerato un compenso per compiti che devono essere eseguiti nelle stesse condizioni di pronto impiegabilità.

Militari di truppa

Se in possesso del brevetto

Hanno diritto a un’indennità supplementare mensile di 46,48 euro (lire 90.000) i volontari e quelli con ferma speciale, raffermati o in servizio continuativo.

Senza brevetto

I volontari che partecipano a missioni o esercitazioni, esattamente come il personale in servizio permanente, hanno diritto a un’indennità supplementare giornaliera pari a un trentesimo (1/30) di 46,48 euro.

Maggiorazione indennità (trascinamento)

Al momento per questa specifica indennità non è previsto tale beneficio.


Leggi anche: Gruppo Operativo Incursori (GOI)


Riferimenti:
art. 9 L. 78/83 (indennità);
– art. 52 comma 2 D.P.R. 254/1999 (estensione forze di polizia e cumulabilità ff.pp.);
– art. 13 D.P.R. 56/2022;
– pronuncia n. 3061 in data 12 giugno 2007 del Consiglio di Stato.


Tabella indennità incursori, subacquei e aerosoccorritori.


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