Consegna di rigore

consegna di rigore

La sanzione disciplinare di corpo della “consegna di rigore” prevista dal Codice dell’Ordinamento Militare Italiano: Norme e Procedure.

La consegna di rigore rappresenta una delle sanzioni disciplinari più gravi all’interno dell’ordinamento militare italiano. Questo provvedimento impone al militare sanzionato di rimanere confinato per un periodo massimo di quindici giorni, in un luogo designato all’interno dell’ambiente militare, che può essere una caserma o una nave, oppure, in alternativa, nel proprio alloggio. Le regole che regolamentano la consegna di rigore sono stabilite nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, noto come il “Codice dell’ordinamento militare”.

Condizioni per l’applicazione della consegna di rigore

La consegna di rigore non può essere inflitta in modo arbitrario. È possibile imporla solo in risposta a comportamenti o mancanze specificamente indicati nel regolamento di disciplina militare. Questa restrizione garantisce che la sanzione sia applicata in modo equo e proporzionato.


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Scelta dell’alloggio per la consegna di rigore

Quando si tratta di scegliere il luogo in cui il militare dovrà scontare la sanzione, la decisione spetta al comandante di corpo che l’ha inflitta. L’ufficiale superiore può decidere se far scontare la consegna di rigore in un luogo appositamente designato all’interno dell’ambiente militare o presso l’alloggio del militare. Questa decisione può essere influenzata da specifiche esigenze logistiche o di disciplina.

Modalità alternative per scontare la sanzione

In alcuni casi, il superiore che ha inflitto la punizione può decidere che la consegna di rigore venga scontata seguendo le stesse modalità previste per la consegna semplice, se ciò è giustificato da particolari motivi di servizio. Può anche essere disposto che la sanzione venga scontata presso l’alloggio privato, con l’obbligo di presentarsi in servizio per il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Locali di confinamento e controllo dell’esecuzione

I locali destinati ai militari sottoposti alla consegna di rigore presentano le stesse caratteristiche di quelli destinati all’alloggio degli altri militari nella caserma. L’esecuzione della sanzione è soggetta al controllo di superiori o pari grado del militare sanzionato, e segue le disposizioni specifiche di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

Altri casi in cui può essere applicata la consegna

Oltre alle violazioni elencate nel regolamento di disciplina militare, la consegna di rigore può essere applicata anche nei seguenti casi:

  • Fatti che costituiscono un reato, ma per i quali il comandante di corpo decide di non avviare un procedimento penale ai sensi del Codice di Procedura Militare Penale;
  • Fatti che hanno comportato un procedimento penale e un procedimento disciplinare consecutivo.

Procedura di comunicazione della sanzione

La sanzione imposta viene comunicata immediatamente verbalmente all’interessato e successivamente notificata tramite comunicazione scritta. Il provvedimento viene anche registrato nella documentazione matricolare personale del militare. La sanzione diventa esecutiva a partire dal giorno in cui viene comunicata verbalmente all’interessato.


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Riferimenti:
– artt. 1357, 1358, 1361 e 1362 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (file .pdf);
– art. 751 Regolamento di disciplina militare;
– art. 260 c.p.m.p.;
– Sentenza T.A.R. Lazio n. 11346/2023 del 06/07/2023.


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