Indennità di pronto intervento aereo (P.I.A.)

Indennità di pronto intervento aereo

Indennità di pronto intervento aereo per piloti, collaudatori, sperimentatori, istruttori di volo o di specialità e specialisti aeronautici.

Questo articolo “Indennità di pronto intervento aereo” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

L’indennità di pronto intervento aereo è un compenso economico che viene corrisposto al personale delle forze armate e di polizia italiane in possesso di un brevetto o un’abilitazione aeronautica. Questa indennità è stata istituita per riconoscere il valore del servizio prestato da questi professionisti, che spesso richiede un elevato livello di prontezza e disponibilità.

Come viene calcolata?

Viene calcolata in percentuale rispetto all’indennità operativa di base di cui alla legge n. 78/83.

A chi compete l’indennità di pronto intervento aereo?

Compete al personale aeronavigante e agli equipaggi fissi di volo delle forze armate e di polizia, secondo le percentuali di seguito indicate:

  • nella misura del 75% al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo in possesso di apposite qualifiche (specialista aeronautico/manutentore del servizio aereo);
  • nella misura dell’85% piloti in possesso del brevetto militare;
  • nella misura del 145% piloti e operatori di sistema reparti da caccia;
  • nella misura del 200% istruttori di volo o di specialità, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento dell’attività di istruzione;
  • nella misura del 12% al personale impegnato in collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o Ente che ha svolto i lavori.

Non si possono effettuare più di tre collaudi mensili per la corresponsione dell’indennità.

Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.


Leggi anche: Indennità di impiego operativo


Quando non spetta l’indennità di pronto intervento aereo?

L’indennità non spetta se assente:

  • per licenza straordinaria;
  • dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
    • ad eccezione del caso in cui l’infermità sia dipendente da causa di servizio;
  • per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di Forza armata o interforze, le università o all’estero.

In questi casi l’importo mensile previsto per il prorpio grado si divide per 30, il risultato si moltiplica per i giorni effettivamente svolti in attività operativa.

Il diritto alla percezione dell’indennità può anche decadere in base a quanto stabilito dalle circolari/direttive interne emanate da ogni singolo Corpo/Forza armata. In generale può essere sospesa per i seguenti motivi:

  • perdita dell’idoneità al volo;
  • scadenza validità prove di sopravvivenza;
  • mancato compimento del monte ore minimo previsto;
  • trasferimento in sede diversa dai reparti di volo o comandi equiparati.

Cumulabilità

E’ cumulabile parzialmente con l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare, laddove viene previsto che la più favorevole sia corrisposta in misura intera e l’altra in misura ridotta al 50%. Tale comparazione deve essere effettuata con riferimento al totale delle indennità operative percepite.

Non è cumulabile con l’indennità supplementare di aerosoccorso e non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione dei compensi per collaudo in volo.

Maggiorazione (c.d. “trascinamento”)

La percentuale spettante a titolo di trascinamento è:

  • 2,25% per piloti e osservatori caccia;
  • 1,75% per piloti di aerei ed elicotteri;
  • 1,25% specialisti aeronautici;
  • 5% piloti istruttori.

Leggi anche: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)


Riferimenti:
– art. 13 legge n. 78/1983;
– art. 1 della legge n. 505/1978 (indennità mensile pensionabile);
– art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009 (infermità per causa di servizio);
– art. 17, comma 8 legge n. 78/1983 (indennità non corrisposta);
– art. 17, comma 12 legge n. 78/1983 (estensione indennità alle forze di polizia).


TABELLE INDENNITA’ PRONTO INTERVENTO AEREO


VAI AL NOSTRO COMPENDIO TRATTAMENTO ECONOMICO

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