Forzata consegna: il reato e le conseguenze

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Quali sono le conseguenze della forzata consegna? Leggi l’articolo per saperne di più sulla violazione dell’art. 140 del codice penale militare di pace.

Nell’ambito militare, il termine “forzata consegna” viene spesso utilizzato, ma in cosa consiste esattamente? Quali sono i presupposti oggettivi e soggettivi che ne caratterizzano la commissione? E, soprattutto, quando si commette il reato di forzata consegna?

A fornire una risposta concreta a queste domande sono gli avvocati Selene Maiella e Pasquale Carbutti, esperti in diritto militare, i quali hanno condotto uno studio approfondito sulla materia.

In primo luogo, è opportuno fornire una definizione del reato di forzata consegna, previsto dall’art. 140 del Codice Penale Militare di Pace (CPMP). Tale articolo prevede che “Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 118, la pena è della reclusione militare
da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.”
È importante sottolineare che il soggetto attivo per questo reato può essere chiunque, non solo il militare.


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La consegna, destinata al militare che la riceve, viene oggettivizzata solo nel momento in cui il militare, adempiendo a un obbligo, ne fa conoscere il contenuto a un soggetto terzo. Inoltre, affinché vi sia una forzata consegna, è necessario che la consegna abbia un contenuto specifico, determinato e non astratto, e che il soggetto violi l’intimazione derivante dalla consegna. È sufficiente il dolo eventuale, ovvero il soggetto deve agire nella consapevolezza che tale azione potrebbe comportare anche la violazione della consegna e non solo dell’intimazione.

Occorre sottolineare che non è forzata consegna la resistenza, la minaccia o l’ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. Tale reato, anch’esso ovviamente grave, viene punito invece dall’art. 141 del CPMP.


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Giurisprudenza

È importante notare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione penale, “forzare una consegna” non si limita alla coercizione fisica o morale nei confronti del militare incaricato della consegna, ma può comprendere anche la sorpresa, l’artificio, l’inganno e qualsiasi altro fatto che renda possibile la violazione dell’art. 140 del CPMP.


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In sintesi, la forzata consegna rappresenta un reato previsto dal Codice Penale Militare di Pace che punisce il militare o qualsiasi altro soggetto che violi l’intimazione derivante da una consegna. È importante che la consegna abbia i caratteri di specificità e precisione per poter configurare il reato di forzata consegna. Inoltre, esistono altre condotte sanzionate dal legislatore, come la resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta, che contraddicono l’autorità della sentinella attraverso la contravvenzione ad una sua intimazione.

Fonte:
S.J.G. MAIELLA e P. CARBUTTI
Avvocatoamministrativoemilitare.it


Approfondimenti (dal sito Avvocatoamministrativoemilitare.it):
Forzata consegna. Chi può commetterla?


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2 commenti su “Forzata consegna: il reato e le conseguenze”

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