Il reato di disobbedienza ex. 173 C.P.M.P.

reato di disobbedienza

Il reato di disobbedienza ex. 173 C.P.M.P. e recente sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Caso trattato dagli Avvocati Selene J. G. MAIELLA e Pasquale CARBUTTI, esperti in Diritto Militare.

Cos’è il reato di disobbedienza

Il reato di Disobbedienza è disciplinato dal Titolo III – Capo I “della disobbedienza” – art. 173 del Codice Penale Militare di Pace “Nozione del reato e circostanza aggravante” il quale afferma che: “Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

[II]. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d’incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo”.

Il caso

La vicenda riguarda un Carabiniere che, durante un servizio istituzionale, viene raggiunto da una chiamata della Centrale Operativa con richiesta di recarsi in un altro luogo per verificare la chiamata di un privato cittadino che aveva sentito dei lamenti provenire dalla casa contigua. Il militare rappresentava, che oltre ad essere impiegato nella gestione di un sinistro stradale, concordemente con quanto indicato dalla stessa centrale operativa, non era il caso che si recasse in quanto era stata già preallertata un’altra pattuglia che stava raggiungendo il luogo, cosa che effettivamente si concretizzava qualche minuto più tardi. Così, di fatto, rendendo inutile il suo intervento anche qualora avesse deciso di raggiungere il sito della richiesta d’aiuto.

Nell’udienza preliminare il GUP lo rinviava a giudizio nonostante le corpose memorie presentate a discolpa. Invece, nel corso del dibattimento, a seguito dell’interrogazione dei testi e dell’imputato emergeva che l’ordine non era stato fornito con chiarezza e che nessun pregiudizio era stato arrecato all’amministrazione, tantomeno al privato cittadino.

Alle conclusioni, il Pubblico Ministero chiedeva comunque l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituiva reato, mentre la difesa degli Avvocati Selene J. G. MAIELLA e Pasquale CARBUTTI ne chiedeva l’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussisteva, in subordine perché il fatto non costituisce reato ed in estremo subordine un’assoluzione per particolare tenuità.

Il Giudice, concordando con la linea proposta dalla difesa decideva di assolvere l’imputato con formula piena perché “il fatto non sussiste” proprio in ragione della mancanza di un ordine chiaro ai sensi del co. 1 dell’art. 727 del DPR 90 del 2010 il quale statuisce che: “Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve”.

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Fonte:
S.J.G. MAIELLA e P. CARBUTTI
Avvocatoamministrativoemilitare.it


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