Rintracciabilità e reperibilità

rintracciabilità e reperibilità

La rintracciabilità e la reperibilità del personale delle forze armate e di polizia: differenze e importanza della disponibilità al servizio.

Nel contesto delle forze armate e di polizia, due concetti fondamentali riguardano la disponibilità del personale: la reperibilità e la rintracciabilità. Sebbene spesso possano essere confusi, entrambi giocano un ruolo cruciale nell’assicurare l’efficienza operativa e l’ordine pubblico.

Differenze tra rintracciabilità e reperibilità

La rintracciabilità si riferisce al dovere generico di avere un domicilio e un recapito affinché, appunto, il lavoratore possa essere facilmente rintracciabile per esigenze impreviste. Ad esempio, potrebbe giungere una comunicazione urgente al comando e l’interessato deve essere prontamente raggiungibile.

Inoltre, in situazioni di emergenza come incidenti o calamità naturali, lo Stato può richiedere l’intervento immediato. In tali casi, la rintracciabilità del personale è essenziale per coordinare efficacemente le azioni necessarie. La rintracciabilità non è remunerata in alcun modo, ovviamente se il personale venisse richiamato dalla licenza ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

La reperibilità, invece, indica la condizione in cui il soggetto è prontamente rintracciabile al di fuori dell’attività di servizio, al fine di rendersi disponibile per un impiego caratterizzato dalla tempestività. Per ragioni di servizio, l’Amministrazione può disporre la reperibilità del personale secondo turni prestabiliti di almeno 12 ore consecutive. In questo caso, il personale riceve un compenso per il periodo trascorso in tale posizione, considerando anche eventuali compensi per straordinari feriali, notturni o festivi (in caso di chiamata).


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Reperibilità e prontezza operativa

La prontezza operativa è un’altra forma di reperibilità introdotta per il personale dell’Esercito Italiano a far data dal 01 dicembre 2022.


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Produttività e servizio

La produttività del personale riveste un ruolo fondamentale nel funzionamento delle forze armate e di polizia, che hanno il compito cruciale di proteggere le istituzioni democratiche e garantire la sicurezza interna ed esterna. La produttività operativa è organizzata gerarchicamente, con responsabilità di comando che variano a seconda del livello gerarchico e richiedono una totale disponibilità al servizio.

Questa disponibilità non è dedizione al lavoro, ma rappresenta una sensibilità istituzionale che valorizza la professionalità acquisita, mettendola al servizio dello stato senza riserve riguardo alla remunerazione.

La differenza con il mondo civile

È chiaro che ci siano enormi differenze tra il mondo civile e quello in divisa in termini di rapporti lavorativi. Anche in ambito civile i concetti di reperibilità e rintracciabilità (chiamata anche reperibilità passiva) non sono poi così estranei. Il fine è ovviamente differente, considerato che la natura contrattuale è maggiormente incentrata più sul rapporto prestazione e remunerazione.

Nel caso, invece, del personale in divisa il rapporto lavorativo non è certamente legato alla produzione, ma svolge principalmente un servizio per la collettività che si concretizza nella difesa, nella sicurezza e nel soccorso pubblico.

L’evoluzione del concetto

È importante sottolineare come la totale disponibilità al servizio abbia origini antiche e sia stata consolidata nel tempo come una consuetudine. Già nel passato, era fondamentale la dedizione totale dei militari nel difendere il sovrano, il territorio e i sudditi, con l’esecuzione degli ordini che costituiva l’unico modo per raggiungere gli obiettivi strategici e tattici.

Certo i tempi sono cambiati, le riforme adottate negli anni ’50 e le successive modifiche hanno introdotto principi fondamentali riguardanti lo “status” del personale militare e la sua professionalizzazione. Tra questi principi, è bene sottolineare l’esclusività del rapporto d’impiego, che è di vitale importanza come base per l’efficienza operativa.

Rintracciabilità e reperibilità, questione di disponibilità…

Potrebbe accadere, per assurdo, che in alcuni contesti lavorativi non ci sia un turno di reperibilità per svariati motivi (carenza di personale, fondi insufficienti, etc…). Come abbiamo già detto, lo ribadiamo, ci sono enormi differenze tra l’istituto della disponibilità e quello della reperibilità. L’uno non sostituisce l’altro.

Il militare, in considerazione dello status rivestito, è sempre considerato disponibile (rientro in servizio per gravi ed impellenti esigenze di servizio). Per tale motivo, in caso di chiamata, consapevole dell’eccezionalità dell’evento è obbligato a rientrare (vedi i riferimenti in calce), salvo impedimenti documentabili o cause di forza maggiore.

Il comando che dispone il rientro, nell’esercizio delle proprie funzioni, è anch’esso responsabile degli ordini impartiti. Ciò significa che l’evento deve essere realmente grave, l’esigenza deve essere reale e non procrastinabile. Altrimenti potrebbero configurarsi reati molto gravi, come procurato allarme o abuso d’ufficio. Infine non retribuire il pubblico dipendente con i giusti istituti previsti configurerebbe l’omissione di atti d’ufficio (con gli eventuali aggravanti). Come si dice da grandi poteri derivano grandi responsabilità!

Prima precisazione: Il reato di diserzione si configura quando ci si allontana, senza autorizzazione, dal comando e si rimane assente per 5 giorni consecutivi.

Seconda precisazione: Il mancato rientro anche solo dopo un giorno è una grave mancanza, con le relative conseguenze disciplinari.

Terza precisazione: È un obbligo comunicare il proprio domicilio per essere rintracciati. La leggenda della rintracciabilità entro 24 ore non esiste. Esiste però l’obbligo di richiedere la licenza per periodi superiori a 24 ore nella quale bisogna specificare eventuali nuovi recapiti.


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Conclusioni

In conclusione, la reperibilità e la rintracciabilità sono elementi chiave della disponibilità al servizio. Entrambi i concetti sono indispensabili per garantire un funzionamento efficiente delle forze armate e delle forze di polizia. La totale disponibilità, basata sulla reale necessità di svolgere un servizio, è un pilastro essenziale di questo particolare rapporto di lavoro, che pone l’accento sulla dedizione, la professionalità e il senso del dovere, per assicurare la sicurezza e la tutela delle istituzioni democratiche e dei cittadini.


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Riferimenti:
– artt. 52 e 98 della Costituzione;
– artt. 743, 744 e 745 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
art. 10 Legge nr. 231/1990;
– Direttiva S.G.D./D.N.A. “Orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare”;
Art. 11 D.P.R. 163/2002.


Approfondimenti:
L’orario di servizio del personale militare, a cura del Brig. Gen. CCrn (r) Antonino LO TORTO (file .pdf).


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