venerdì, Aprile 26, 2024

Diritto Militare

Comunicazioni dei militari

COMUNICAZIONI DEI MILITARI

Comunicazioni dei militari ai sensi dell’articolo 748 del Decreto del presidente della Repubblica n. 90/2010 (ex art. 52 Regolamento D.M.).

Ai sensi dell’articolo 748 (Comunicazioni dei militari) del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010), il militare deve informare prontamente il proprio Comando di ogni evento che possa avere riflessi significativi sul servizio:

  • denunce;
  • gravi incidenti;
  • procedimenti penali;
  • cambiamento di stato civile e di famiglia;
  • malattie o fatti menomanti l’idoneità psico-fisica.

Malattia

In caso di malattia deve informare:

  • il diretto superiore;
  • chi è destinato a sostituirlo.

Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il diretto superiore.

Il Comandante di Corpo o del Distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente (se nono sono a conoscenza) i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto e il luogo in cui si trova ricoverato.

Perchè bisogna fare queste comunicazioni al Comando?

Rispondo dicendoti che se non lo fai è considerata una violazione disciplinare.

Perché è una violazione disciplinare?

Perché diverse potrebbero essere le conseguenze di una mancata comunicazione:

  • può creare disservizio;
  • impedisce all’Amministrazione di adottare tempestivamente i dovuti provvedimenti;
  • potrebbe indurre l’Amministrazione ad adottare provvedimenti viziati all’origine, che di conseguenza poi dovranno essere annullati.

Impedimento all’avanzamento

Alcune comunicazioni sono poi molto importanti, ad esempio, per la progressione di carriera. Infatti l’articolo 1051 del Codice (D.Lgs. 66/2010) ha stabilito che costituisce impedimento all’avanzamento l’essere:

  • rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
  • sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
  • sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;
  • in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

RICORDA La mancata comunicazione costituisce violazione disciplinare.

Riguardo agli avanzamenti, se le autorità competenti ritengono di non poter pronunciare il giudizio, sospendono la valutazione indicandone i motivi. In questo caso la posizione del militare viene “congelata” fino al cessare delle cause impeditive.

Al venir meno delle predette cause, salvo che non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.

di MILITARI UNITI


Riferimenti:

  • art. 748 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
  • art. 1051 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
  • Circolare M_D 0294795 del 12/07/2012.
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