sabato, Maggio 18, 2024

Licenze e permessi

Licenze e permessi concessi per i figli con handicap

Licenze permessi figli handicap

Linee guida su licenze, permessi e congedi concessi al personale delle Forze Armate Italiane con figli a carico portatori di handicap.

In questo articolo ci soffermeremo esclusivamente sulle licenze e permessi concessi ai militari genitori con figli a carico portatori di handicap. La legislazione vigente prevede una serie di agevolazioni mirate a sostenere questi genitori nel loro importante ruolo di assistenza.

Diritto al Prolungamento del Congedo Parentale

In base alla disciplina a sostegno della maternità/paternità, i militari genitori, inclusi quelli adottivi o affidatari, di minori con handicap in situazione di gravità hanno il diritto di richiedere il prolungamento del congedo parentale. Questo beneficio può essere sfruttato entro il dodicesimo anno di vita del figlio con handicap.

Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale standard, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In caso di ricovero, la presenza del genitore può essere richiesta dai sanitari. Durante il periodo di prolungamento del congedo, al militare genitore viene garantito un trattamento economico del 30%.


Leggi anche: Congedo parentale


Licenze e permessi alternativi per genitori di bambini con handicap

L’attuale quadro normativo offre diverse opzioni ai genitori militari con bambini portatori di handicap:

  1. Bambini fino a tre anni di età: Questi genitori hanno la possibilità di scegliere tra tre giorni di permesso mensile, due ore di riposo giornaliere o il prolungamento del congedo parentale.
  2. Bambini oltre i tre anni e fino ai 12 anni di vita: In questa fase, i genitori possono optare tra tre giorni di permesso mensile o il prolungamento del congedo parentale.
  3. Figli oltre i 12 anni di età: In questo caso, i genitori possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
  4. Situazioni con più figli con handicap: Se ci sono più figli con handicap in situazione di gravità, è prevista la concessione di un numero di giorni di permesso mensile corrispondente al numero dei figli da assistere. Questo si applica quando il militare genitore non può soddisfare le necessità assistenziali di tutti i figli handicappati utilizzando solo tre giorni di permesso mensile.

Disciplina della Legge n. 104/1992

La Legge n. 104/1992 prevede il beneficio di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità. Tuttavia, per i dettagli è consigliabile far riferimento alle disposizioni emanate dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Ecco alcuni punti chiave da considerare:

  1. A partire dal 1° giugno 2014, i militari che beneficiano di riposi giornalieri e permessi mensili non subiscono una decurtazione proporzionale della licenza ordinaria, a meno che tali permessi non siano cumulati con il congedo parentale.
  2. I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti in modo frazionato, fino a un massimo di 18 ore mensili, anche suddivisibili in minuti.
  3. Non è consentito alternare la fruizione in ore e giorni durante lo stesso mese.
  4. È possibile cumulare i permessi relativi a diversi familiari handicappati. Ad esempio, due familiari handicappati in famiglia consentono la fruizione di 6 giorni o 36 ore di permesso.
  5. La Legge n. 104/1992 non prevede più la figura del referente unico, consentendo a più familiari di usufruire dei permessi retribuiti per l’assistenza al congiunto disabile in modo alternativo.

In conclusione, la normativa vigente offre un supporto significativo ai militari genitori con familiari a carico portatori di handicap. Conoscere le opzioni disponibili e le ultime modifiche normative è fondamentale per sfruttare appieno questi benefici e garantire il benessere delle famiglie coinvolte.


Riferimenti:
– artt. 33, 34 e 42 co. 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001;
– artt. 4, co. 1 e 33, co. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– Circolare M_D AB05933 REG2023 0332943 del 06.06.2023.


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