Licenza per Malattia del Figlio

licenza per malattia del figlio

Licenza per Malattia del Figlio: Diritti e Benefici per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

Questo breve articolo “Licenza per Malattia del Figlio” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. 

La Licenza per Malattia del Figlio è un importante diritto concesso ai genitori in servizio nelle forze armate e nelle forze di polizia. Questo articolo esplorerà dettagliatamente questo beneficio, focalizzandosi sulla sua applicazione nei primi otto anni di vita del bambino.

Diritto alla Licenza per Malattia del Figlio

Ciascun genitore in servizio ha il diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del proprio figlio. Questo diritto è esteso anche all’altro genitore lavoratore, purché abbia diritto a un analogo beneficio. La malattia del bambino deve essere debitamente documentata tramite un certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da un ente convenzionato. Questo beneficio si applica nei primi otto anni di vita del bambino e prevede le seguenti disposizioni:

  1. Nei primi tre anni di età del bambino: Il genitore può astenersi dal servizio per tutto il periodo della malattia, senza perdita di retribuzione.
  2. Tra i tre e gli otto anni di età del bambino: Il genitore può usufruire di un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno di licenza per malattia del figlio. Questi giorni sono retribuiti, comprensivi dell’intera retribuzione fissa e continuativa, ma escludono le indennità legate all’effettivo impiego e il compenso per lavoro straordinario.

Se entrambi i genitori sono militari, i 5 giorni annui retribuiti possono essere utilizzati alternativamente sia dal padre che dalla madre. È importante notare che questo beneficio può essere richiesto anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Calcolo dell’astensione dal servizio e anzianità

Il periodo di astensione per malattia del figlio è computato nell’anzianità di servizio del militare genitore. Questo periodo non influisce sulla licenza ordinaria e sull’importo della tredicesima mensilità, ad eccezione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, che sono regolamentati diversamente.

Per usufruire di questo beneficio, il militare genitore deve presentare una dichiarazione, conforme all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti che l’altro genitore, se lavoratore avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lo stesso motivo.

Diritto alla licenza per malattia del figlio esteso ai genitori adottivi o affidatari

Il diritto alla Licenza per Malattia del Figlio è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari. In questi casi, i limiti di età sono elevati a 6 anni (per l’intero periodo di malattia) e 8 anni (massimo 5 giorni). Se il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento, il diritto può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.

Parità tra affidamento e adozione

È importante sottolineare che le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

Interruzione della licenza ordinaria per ricovero ospedaliero

In caso di malattia del figlio che comporti un ricovero ospedaliero, il periodo di licenza ordinaria del genitore in servizio che la sta usufruendo viene interrotto.

Licenza straordinaria non computabile nei 45 giorni annui

Le giornate di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificate tramite un’apposita licenza straordinaria, concessa dal Comando/Ente di appartenenza. Questa licenza non rientra nel limite di 45 giorni annui previsti per altri tipi di licenze straordinarie.

In conclusione, la Licenza per Malattia del Figlio è un importante diritto riconosciuto al personale delle forze armate e delle forze di polizia, garantendo il benessere dei bambini e supportando le responsabilità familiari dei militari genitori durante periodi di malattia dei propri figli.


Riferimenti Normativi:
– art. 17, co. 8, L. 78/1983;
– art. 48 del Decreto Legislativo n. 151/2001;
– art. 14, co. 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163;
– Legge 4 maggio 1983, n. 184;
– Legge 28 marzo 2001, n. 149.


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