lunedì, Maggio 06, 2024

Trattamento Economico

Indennità di turno e personale turnista

indennità di turno

Indennità di turno per il personale turnista in servizio nelle Forze Armate Italiane: un compenso per il disagio derivante dall’impiego.

Questo breve articolo “Indennità di turno” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.

L’indennità di turno è un emolumento fondamentale per il personale delle forze armate italiane che svolge servizi organizzati in turni. Questo personale, noto come “turnista”, è impegnato in un lavoro continuativo che si estende per 24 ore, 7 giorni alla settimana.

Indennità Giornaliera di Turno

A partire dal 1° gennaio 2022, il personale turnista ha diritto a un’indennità giornaliera di turno di 4,10 euro per ogni giorno di effettivo servizio.

Personale turnista – organizzazione del lavoro

Tipicamente, l’attività di lavoro del turnista coinvolge 5 persone, organizzate in turni che non superano le 12 ore consecutive. Tuttavia, ci sono casi particolari in cui i turni possono estendersi fino a 24 ore consecutive. Questo è permesso solo se la tipologia di servizio non compromette le prestazioni professionali del personale impiegato, nonostante l’impiego prolungato.

Sistema autocompensante

Il sistema di lavoro a turni prevede un’attività settimanale di 33 ore e 36 minuti, invece delle consuete 36 ore. Questo sistema è considerato autocompensante, poiché evita l’accumulo di straordinari e/o recuperi che sarebbero dovuti al personale per le turnazioni notturne e festive.

Perchè l’orario si riduce a 33 ore e 36 minuti?

Come abbiamo detto prima, il servizio è svolto in turni che coprono le 24 ore, 7 giorni su 7. Solitamente per garantire i turni vengono impiegate 5 persone. Ne consegue che:

(24×7)/5= 33,6 ovvero 33 ore 36 minuti ciascuno.

Questo è il motivo per cui il turno non genera carenze/eccedenze e viene definito appunto “autocompensante”.

In caso di esubero di ore oltre l’orario di lavoro autocompensante (ad es. numero di turnisti inferiore a 5 o personale impiegato in altre attività), il personale ha diritto a un compenso per lavoro straordinario o, in alternativa, al recupero compensativo.

Allo stesso modo, se inferiori all’orario autocompensante (ad es. turni organizzati con più di 5 persone), queste ore dovranno essere recuperate.

Diritti del personale turnista

Al personale turnista compete obbligatoriamente un giorno di riposo settimanale della durata pari o superiore alle 36 ore.

In aggiunta spetta un ulteriore giorno se il riposo settimanale o il giorno libero coincide con una festività infrasettimanale (vedi elenco al para successivo). Questo giorno di riposo aggiuntivo deve essere fruito entro le 4 settimane successive.

Il giorno successivo al turno è considerato recupero psico-fisico che è irrinunciabile e indifferibile.

Quali sono i festivi infrasettimanali?

Di seguito l’elenco dei festivi infrasettimanali:

  • Capodanno;
  • Epifania (6 gennaio);
  • Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
  • Festa della liberazione (25 aprile);
  • Festa del lavoro (1 maggio);
  • Festa della Repubblica (2 giugno);
  • Ferragosto (15 agosto);
  • Ognissanti (1 novembre);
  • Immacolata (8 dicembre);
  • Natale (25 dicembre);
  • S. Stefano (26 dicembre);
  • Festa del santo patrono.

Leggi anche: Lavoro straordinario forze armate e di polizia


Riferimenti:
– art. 3 del D.M. 25 settembre 1990 (personale turnista);
– art. 11 co. 7 del D.P.R. 163/2002 (ulteriore giorno di riposo);
– art. 4, co. 3 del D.P.R. 255/99 (istituzione indennità di turno);
– art. 5, co. 6 del D.P.R.163/2002 (incremento indennità di turno);
art. 13 co. 15 del D.P.R. 56/2022 (rideterminazione indennità di turno).


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6 thoughts on “Indennità di turno e personale turnista

  1. Il personale impiegato in turni continuativi ha diritto a un ulteriore giorno di riposo se il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincide con una festività infrasettimanale.
    Vorrei sapere se il sabato è considerato infrasettimanale?

    1. No, il sabato è un giorno feriale, che nei casi in cui l’orario lavorativo è organizzato in 5 giorni diventa non lavorativo. Sono considerate festività infrasettimanali: Capodanno, l’Epifania, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ferragosto, Ognissanti, l’Immacolata, Natale, S. Stefano e la festa del santo patrono nella località dove ha sede l’attività lavorativa.

  2. Quindi se una delle festività infrasettimanali capita di sabato non spetta il giorno di recupero festività?

    1. Si spetta. Se una delle festivià infrasettimanali capita di sabato e allo stesso tempo coincide con il giorno di riposo o con il giorno libero, allora spetta un’altro giorno di riposo in più (articolo aggiornato).

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