Indennità supplementare di marcia, l’indennità operativa per il personale militare dell’Esercito Italiano impiegato fuori dalla propria sede di servizio.
Questo breve articolo “indennità di marcia” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.
La normativa italiana prevede diverse forme di indennità per il personale militare, tra cui l’indennità di marcia, che si applica a coloro che vengono impiegati al di fuori della loro sede di servizio.
Ma cosa prevede esattamente questa indennità e a chi spetta?
L’indennità viene attribuita in misura giornaliera (un trentesimo della misura mensile), limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, ferma restando la suindicata condizione che si effettui l’attività per la durata minima prevista.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’entrata in vigore del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate “Triennio 2019-2021”, è stato ridotto il limite di durata minima dell’attività per la maturazione dell’indennità di marcia da 8 a 4 ore e ne è stata, contestualmente, incrementata la misura, elevando la percentuale dal 180% al 280% dell’indennità di impiego operativo di base. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.
Personale dirigente
Continua ad applicarsi l’originaria disciplina prevista dalla L. n. 78/1983.
L’indennità di marcia
- Non è cumulabile con il trattamento economico di missione;
- E’ cumulabile:
- con il compenso forfetario di impiego;
- con il compenso per lavoro straordinario.
Ai fini imponibili, è un emolumento sottoposto ad un regime fiscale diverso rispetto agli assegni fissi, in quanto concorre a formare reddito per la sola parte eccedente una data soglia giornaliera fissata.
Leggi anche: Indennità di prontezza operativa
TABELLA INDENNITA’ SUPPLEMENTARE DI MARCIA
Leggi anche: Stipendi forze armate
Riferimenti:
– art. 8 Legge n. 78/1983;
– art. 13 comma 21 D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56;
– art. 51 del DPR. n. 917/1986 – TUIR.
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Buonasera,
chiedo la cortesia di definire cosa significhi “ordinaria sede di servizio”. Perché in diversi reggimento sussistono interpretazioni diverse!
Grazie
Buonasera, l’ordinaria sede di servizio si intende il centro abitato o la località in cui ha sede l’ufficio presso cui il dipendente svolge abitualmente il suo lavoro, in tre parole “Comando di appartenenza”.