mercoledì, Maggio 08, 2024

Licenze e permessi

Congedo retribuito per assistenza a persona con handicap

Congedo retribuito per assistenza a persona con handicap

Linee guida sul congedo retribuito per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità: requisiti, modalità e come richiederlo.

Questo breve articolo “Congedo retribuito per assistenza a persona con handicap” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. 

Chi può usufruire del congedo retribuito per assistenza a persona con handicap?

La legge stabilisce che qualsiasi dipendente, sia pubblico che privato, con qualsiasi tipo di contratto (part-time, full-time, determinato, indeterminato, etc.), ha il diritto di usufruire di un periodo di congedo retribuito della durata massima di due anni nel corso della loro vita lavorativa.

Questo congedo può essere utilizzato per l’assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, come stabilito dall’art. 4, co. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Quali sono i familiari che possono beneficiare dell’assistenza?

Possono beneficiare di questo congedo i congiunti secondo il seguente ordine di priorità:

  1. Il coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave. Questa categoria include anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
  2. Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave. Questo vale in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte di unione civile convivente o del convivente di fatto.
  3. Uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte di unione civile convivente, il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
  4. Uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, la parte di unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
  5. Un parente o affine entro il terzo grado conviventi della persona in situazione di handicap grave, sempre in caso di indisponibilità dei predetti soggetti.

Cosa si intende per patologie invalidanti?

Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per patologie invalidanti si intendono quelle acute o croniche che:

  1. Determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
  2. Necessitano di assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Quali sono le condizioni per la fruizione del congedo retribuito per assistenza a persona con handicap?

La fruizione del congedo retribuito non è condizionata dal presupposto della titolarità ai 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza al disabile, come previsto nella precedente formulazione della norma. Inoltre, per l’assistenza a ciascuna persona in situazione di handicap grave una sola persona può fruire sia dell’astensione retribuita in argomento sia dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, co. 3 della Legge n. 104/1992.

Solo nel caso in cui la persona disabile sia un figlio, entrambi i genitori possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei 3 giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni.

Dettagli sul Congedo Retribuito per il personale militare

Durata e condizioni del congedo retribuito

Il co. 5-bis dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce che la durata massima dell’astensione retribuita fruibile da una persona per l’assistenza di ciascuna persona con handicap in situazione gravità è di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo il caso in cui i sanitari richiedano la presenza della persona che lo assiste.

Indennità e contribuzione figurativa

Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo, per l’anno 2022, di € 49.664,00. Questo importo è rivalutato annualmente.

Fruizione frazionata del beneficio

In caso di utilizzo frazionato del beneficio per periodi non superiori a 6 mesi, è possibile fruire di permessi non retribuiti e non coperti da contribuzione figurativa in misura pari ai giorni di licenza ordinaria che sarebbero stati maturati se il dipendente fosse rimasto in servizio in tali periodi.

Effetti sulla maturazione della licenza ordinaria e del trattamento di fine rapporto

I periodi di fruizione del beneficio non sono utili ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, che devono, pertanto, essere proporzionalmente decurtati. Tuttavia, ai sensi dell’art. 858, co. 3-ter del COM i medesimi periodi sono computati nell’anzianità valida ai fini della progressione di carriera.

Congedo e permessi per eventi e cause particolari

Da tener presente che il beneficio di cui all’art. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001 rappresenta una species nell’ambito del genus del congedo previsto dall’art. 4, co. 2 della Legge n. 53/2000, disciplinato al successivo paragrafo denominato “Permessi e congedi per eventi e cause particolari”. Pertanto, la durata del periodo complessivo a disposizione di ciascun militare è, comunque, quello di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito.

Ripresa effettiva del servizio

È necessaria l’effettiva ripresa del servizio tra un periodo di licenza straordinaria con assegni e uno successivo. Ciò è da ritenere valido anche se i periodi non continuativi di fruizione di tale beneficio sono intervallati da giorni di licenza concessi ad altro titolo.

Comunicazione dell’avvenuta concessione dell’istituto

È fatto obbligo ai Comandi di appartenenza di comunicare l’avvenuta concessione dell’istituto all’Organo di impiego e alla Direzione Generale per il Personale Militare.

In conclusione, il congedo retribuito rappresenta un importante beneficio per il personale militare che assiste una persona con handicap grave. È fondamentale essere a conoscenza delle specifiche condizioni e requisiti per poter usufruire di questo diritto. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la normativa di riferimento o di rivolgersi al proprio Comandante di Corpo.


Allegati:


Riferimenti Normativi:
– art. 42, commi 5 e ss. del Decreto Legislativo n. 151/2001;
– circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010;
– circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012;
– art. 32 del D.P.R. n. 223/1989 (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea).


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