Trattamento di Fine Servizio (TFS)

trattamento di fine servizio

Trattamento di Fine Servizio (TFS): Una guida sulla buonuscita per il personale del Comaparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) è un argomento di grande interesse per molti lavoratori, in particolare per coloro che lavorano nel settore pubblico in Italia. In questo articolo proveremo a rispondere a tutte le richieste pervenute in redazione sull’argomento.

Che cos’è il TFS?

Il TFS è un’indennità di buonuscita riservata ai dipendenti pubblici contrattualizzati a tempo indeterminato.

A chi spetta il Trattamento di Fine Servizio?

Questa prestazione previdenziale è ancora disponibile per i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2000, per il personale di “diritto pubblico”, per i militari, il personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Differenze tra TFS e TFR

Il TFS e il TFR sono due tipi di prestazioni previdenziali, ma differiscono per diversi motivi.

Il TFS, prevede che al dipendente statale che cessa dal servizio per qualunque causa ha diritto all’indennità di buonuscita. L’indennità è calcolata in base all’ultimo stipendio percepito (retributivo).

Il TFR, si applica invece a quasi tutti i dipendenti sia pubblici che privati con un contratto a tempo indeterminato. Viene calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota proporzionale alla retribuzione dovuta per l’anno stesso (contributivo).

Quale trattamento è più vantaggioso?

È evidente che il TFS sia molto più vantaggioso del TFR. L’importo del TFS si ottiene moltiplicando 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda percepita (compresa la tredicesima) per il numero degli anni di servizio. L’importo del TFR, invece, si ottiene sommando la quota di retribuzione accantonata per ogni singolo anno lavorato (in pratica uno stipendio differito).

Esistono ulteriori differenze tra TFS e TFR, come la differente tassazione applicata, il soggetto che procede al versamento/accantonamento, e la possibilità di ottenere un anticipo prima del collocamento in pensione.

Quali sono i tempi di liquidazione del TFS?

La tempistica varia a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, in media sono necessari:

  • da 90 a 105 giorni, per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore;
  • da 12 a 15 mesi, dalla data in cui si è cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio;
  • da 24 a 27 mesi, per tutti gli altri casi di cessazione, come per esempio le dimissioni e il licenziamento.

Oltre i tempi prestabiliti spetterebbero gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

È molto importante ricordare che i tempi di liquidazione si allungano per coloro i quali anticipano il pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla legge Fornero (ad es. “quota 100”). I termini per l’erogazione decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico e non dalla data di effettivo collocamento a risposo.

Modalità di pagamento

L’erogazione della prestazione può avvenire:

  • in un’unica soluzione se l’ammontare complessivo è pari o inferiori a € 50.000 lordi;
  • in due rate annuali se il trattamento è tra € 50.001 e € 100.000 lordi;
  • in tre rate annuali se è pari o superiore a € 100.001 lordi.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata, verranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.


Esempio:

Cessazione dal servizio per limiti di età a settembre 2023, importo buonuscita 80000 euro, tempi per la liquidazione (istruttoria compresa):

  • Prima rata dicembre 2024;
  • Seconda rata dicembre 2025.

Come posso ottenere il mio trattamento di fine servizio in tempi brevi?

E’ possibile richiedere l’anticipo del TFS (fino a 45000 euro) tramite gli istituti di credito che hanno aderito all’accordo tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e i Ministeri, con un interesse annuo intorno al 4%. Oppure dall’anno 2023 è possibile richiedere all’INPS un anticipo pagando un interesse dell’1% più le spese per istruire la pratica (0,5%).

Per quanto riguarda la concessione dell’anticipo da parte dell’Inps, è bene ricordare che: è vincolato sia alla disponibilità di fondi messi a disposizione, sia ad eventuali pendenze dell’aministrato nei confronti dello Stato.


Link utili:
Domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario TFS/TFR;
Anticipo TFS/TFR;


Riferimenti normativi:
– art. 3 del D.P.R. 1032 del 1973 (disciplina TFS);
– art. 2120 del codice civile (disciplina TFR);
delibera INPS 219 del 09/11/22 (Anticipazione ordinaria INPS del TFS/TFR).pdf;
– art. 23 del decreto legge 4/2019 (anticipo TFS);


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