domenica, Maggio 05, 2024

Diritto Militare

Ordinamento militare

Ordinamento militare

L’Ordinamento militare, un insieme di leggi, decreti e regolamenti per organizzare il complesso “mondo” delle forze armate italiane.

Cos’è l’Ordinamento Militare?

L’Ordinamento Militare è un sistema di norme e regolamenti che governano le Forze Armate di uno Stato. Include aspetti come la gerarchia militare, la disciplina, l’addestramento, le operazioni e le procedure. Questo sistema ha una struttura fortemente individuata, una propria gerarchia e un proprio “mondo” di soggetti e di interessi giuridici. Si tratta quasi di una piccola società (il consorzio militare), che opera nell’ambito della più ampia società statuale.

Dal 2010 tutte queste norme sono state accorpate in due decreti:

  • D. Lgs. n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare (COM);
  • D.P.R. n. 90/2010 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM).

Che differenza c’è tra COM e TUOM?

Il COM è la norma primaria che disciplina l’organizzazione, le funzioni e l’attività militare. Il TUOM invece è la norma subordinata che ha il compito di integrare e attuare quanto è contenuto nel COM.

Cos’è la Legge Penale Militare?

La Legge Penale Militare è un insieme di norme penali che, pur avendo come destinatari principali i militari, non si limita a questi ultimi. Questo corpus di leggi è stato concepito per garantire l’efficienza delle Forze Armate dello Stato, stabilendo quali azioni sono considerate reati, le procedure per perseguire tali reati e le pene per coloro che vengono trovati colpevoli.

La quasi totalità di queste norme sono contenute nel:

  • R.D. 303/1941 Codici Penali Militari di Pace e di Guerra (CPMP e CPMG).

L’Ordinamento Militare e la Legge Penale Militare sono due concetti distinti ma strettamente correlati all’interno del sistema giuridico militare. In pratica, l’Ordinamento Militare è il sistema più ampio che regola le Forze Armate, mentre la Legge Penale Militare è una componente specifica di quel sistema che si occupa dei reati militari.

Differenza tra l’Ordinamento Militare e quello della Repubblica

L’Ordinamento Militare si distingue da quello della Repubblica per la sua specifica funzione e struttura. Mentre l’Ordinamento della Repubblica riguarda l’intera società civile, l’Ordinamento Militare è specificamente rivolto alle Forze Armate. Tuttavia, entrambi gli ordinamenti sono regolati dalla Costituzione Repubblicana e operano in vista del bene della collettività nazionale.

Sistema giudiziario militare

Il sistema giudiziario militare in Italia è un insieme di organi che esercitano la giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate italiane. Questo sistema è incluso nel sistema giudiziario nazionale dal 1994.

Gli organi che costituiscono la Giustizia Militare sono:

  • Consiglio della Magistratura Militare (CMM);
    • Organi requirenti:
      • Procura Generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione;
      • Procura Generale militare presso la Corte Militare d’Appello;
      • Procure militari presso i tribunali militari.
    • Organi giudicanti:
      • Corte Militare d’Appello;
      • Tribunali militari;
      • Tribunale di sorveglianza.

La giurisdizione in materia militare è esercitata dai tribunali militari, dalla corte militare d’appello, dal tribunale militare di sorveglianza, dalle procure militari presso i tribunali militari, dalle procure generali militari presso la corte militare di appello e dalla procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma dell’ordinamento giudiziario militare, introducendo la figura del procuratore militare aggiunto in ciascun ufficio inquirente militare, allineando la disciplina del Consiglio della magistratura militare a quella del Consiglio superiore della magistratura.


Riferimenti:
– d. lgs. 8/2024 (procuratore militare aggiunto);
– legge 244/2007;
– legge 3 agosto 2009, n. 102.


Per approfondimenti visita il sito: Portale Giustizia Militare


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