lunedì, Giugno 05, 2023

Trattamento Economico

Indennità di imbarco

indennità d'imbarco

Trattamento economico accessorio – Indennità di imbarco per il personale appartenente alle forze armate e di polizia.

Questo articolo “Indennità di imbarco” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

Importi

L’indennità di imbarco viene calcolata in percentuale rispetto all’indennità operativa di base. Compete al personale imbarcato:

  • Navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare:
    • Indennità mensile del 183%;
  • Sommergibili:
    • indennità mensile del 233%;
  • Comforpat/Comfordrag:
    • indennità mensile del 190%;
  • Militari di truppa, allievi, volontari, in ferma speciale o raffermati:
    • imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva:
      • indennità mensile di 66,92 euro;
    • imbarcati su sommergibili;
      • indennità mensile di 104,10 euro;
  • Corpi di Polizia (CC, G.d.F., P.d.S., Pol. Pen):
    • imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva:
      • indennità mensile pari al 55% del 183%;
    • imbarco d’altura:
      • indennità mensile pari al 55% del 190%;
    • mezzo imbarco, al personale specializzato ed impiegato in attività connesse con il servizio navale:
      • indennità mensile al 50% della percentuale prevista al reparto.

Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.

Leggi anche: Indennità di impiego operativo

Tutte le indennità elencate sopra sono frazionabili in caso di necessità (licenza straordinaria, missione, etc.), si divide per 30 l’importo mensile previsto, il risultato si moltiplica per i giorni effettuati.

Le indennità di cui sopra spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

Non spetta se assente

  • per licenza straordinaria;
  • dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
    • ad eccezione del caso in cui l’infermità sia dipendente da causa di servizio;
  • per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di Forza armata o interforze, le università o all’estero.

E’ cumulabile con

  • l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare;
  • l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Non è cumulabile con

  • le indennità di aeronavigazione e volo;
    • ad eccezione, del personale di volo con aeromobile imbarcato, a loro viene corrisposta la più favorevole in misura intera e l’altra ridotta al 25%;
  • l’indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. “mezzo imbarco”), trattandosi della medesima indennità, ridotta al 50% in relazione al particolare impiego.

Maggiorazione (c.d. “trascinamento”)

  • la percentuale spettante a titolo di trascinamento è:
    • navi di superficie 4.15%;
    • sommergibili 6.65%;
    • comforpat/comfordrag 4.5%.

Scopri come calcolare il tuo trascinamento, leggi: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)

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Riferimenti:
– art. 4 della legge n. 78/83;
– art. 17 della legge n. 78/83.


TABELLA INDENNITA’ D’IMBARCO FORZE ARMATE

TABELLA INDENNITA’ D’IMBARCO FORZE DI POLIZIA

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