venerdì, Dicembre 08, 2023

Trattamento Economico

Fondo pensione complementare personale in divisa

Fondo Pensione Complementare Pre.Si.Di.

Fondo pensione complementare per il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico: cos’è, perché non c’è (per il momento) e cosa sta succedendo.

Il mancato avvio di un fondo pensione complementare è un argomento tanto chiacchierato (soprattutto dal 2020), ma per molti ancora poco chiaro. Per questo vi riproponiamo un nostro vecchio articolo opportunamente aggiornato.

Premessa

Nel 1995 con la c.d. “Legge Dini” è stato modificato il sistema del calcolo pensionistico, da retributivo a contributivo. Il cambio avvenne dividendo il personale in questo modo:

  • Retributivo, per chi aveva più di 18 anni di servizio al 31/12/95;
  • Misto, meno di 18 anni di servizio al 31/12/95 (sino a quella data retributivo, dal 01/01/96 contributivo);
  • Contributivo, per il personale arruolato dal 01/01/1996.

Altra legge1 in seguito ha previsto anche l’istituzione di una previdenza complementare2 (fondo pensione) che avrebbe dovuto integrare il meno vantaggioso trattamento pensionistico. In particolare, si doveva istituire tramite le procedure di negoziazione e di concertazione previste3.

Dopo oltre 25 anni abbiamo sentito parlare nuovamente di previdenza complementare dopo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia nr. 207/2020. La prima sentenza che ha riconosciuto il “danno futuro” per il mancato avvio del fondo, le cui conseguenze si manifesteranno all’atto del pensionamento.

Se vuoi approfondire l’argomento previdenza leggi anche: Cos’è la previdenza complementare.

Perché i militari non hanno un fondo pensione

Perché durante i vari tavoli concertativi (rinnovo contratto), l’accordo non è stato raggiunto o non è stato discusso.

Cosa succederà se non verrà istituito il fondo previdenza complementare

Il fondo serve ad “aggiustare” le pensioni del personale in divisa, che altrimenti, conti alla mano, molto presto cominceranno a percepire pensioni decisamente più basse rispetto al vecchio sistema (circa il 30-40% in meno dell’ultimo stipendio).

Esempio:

Immaginate di percepire uno stipendio di 1800 euro, il mese prossimo andate in pensione e comincerete a percepire circa 1200 euro.

Perché adesso i ricorsi sulla previdenza complementare?

Perché chi aveva almeno 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 è andato in pensione col sistema quasi completamente retributivo, almeno sino al 31 dicembre 2011. A partire dall’1 gennaio 2012 è entrata in vigore la c.d. “legge Fornero” (che ha esteso a tutti il calcolo contributivo) e pian pian si cominciano a vedere i frutti (stanno maturando!). Infine alcune sentenze favorevoli hanno fatto il resto spingendo il treno dei ricorsi.

Alcune sentenze (in aggiornamento…)

Nelle sentenze 21 marzo 2013, nr. 2907/2013 e nr. 2908/2013 pronunciate dalla sezione I bis del TAR per il Lazio, i ricorrenti, militari, hanno ottenuto il riconoscimento dell’obbligo di introduzione della previdenza complementare.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia con la pronuncia nr. 207/2020, ha riconosciuto il risarcimento danni per il mancato avvio della previdenza complementare ad un dipendente dell’Aeronautica Militare.

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 22807 del 20 Ottobre 2020, ha stabilito che il T.A.R. è l’organo competente per stabilire il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La sentenza 01 febbraio 2021 nr. 1292, della sezione I bis del TAR per il Lazio, ha dichiarato inammissibile il ricorso da parte di singoli, perché di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei comitati centrali di rappresentanza.

Il Consiglio di Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440, ha osservato che “il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni odierne appellate non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare”.

Nelle scorse settimane sono arrivati numerosi verdetti. Il TAR del Lazio si sta man mano pronunciando sui ricorsi presentati lo scorso anno. I giudizi non lasciano ben sperare in quanto ha dichiarato inammissibili i riscorsi sin qui presentati.

Cambiando argomento: good news con la legge di Bilancio

Forse i riflettori puntati sul tema o forse no, di fatto quest’anno con la legge di bilancio è arrivata una sorpresa: l’art. 1 commi 95, 96, 97 prevede l’accantonamento di 20 mln di euro per il 2022, 40 mln per il 2023 e 60 mln di euro a decorrere dal 2024 per l’istituzione di un fondo per la perequazione del trattamento previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico.

Un’idea di fondo

Oltre ai ricorsi, con le somme nella legge di bilancio pronte ad essere sfruttate, qualcos’altro si muove. Nata dall’idea di un’associazione, insieme ad alcuni sindacati militari e di polizia, l’iniziativa per la costituzione di un fondo pensione per i comparti prende corpo. Di seguito il link all’articolo con il comunicato stampa di presentazione: Fondo Pensione Complementare Pre.Si.Di.

Se desideri avere maggiori informazioni sulla costituzione del fondo Pre.Si.Di. leggi le >>FAQ<< sul sito oppure puoi entrare a far parte della community su Telegram.


Riferimenti normativi:

  • d.lgs. n. 124/1993;
  • legge n. 335/1995;
  • d.lgs. 195 del 1995;
  • art. 59 legge 449/1997;
  • legge n. 448/1998;
  • artt. 54 e 67 D.P.R. 254/1999;
  • art. 24 D.P.R. 254/1999;
  • legge delega n. 243/2004;
  • art. 3 d.lgs. 252/2005;
  • legge 28 giugno 2012, n. 92.

Note:

  1. art. 26 co. 20 della legge 448/1998;
  2. art. 3 d.lgs. n. 124/1993;
  3. art. 7 d.lgs. 195 del 1995.
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