giovedì, Aprile 25, 2024

Pensioni e Previdenza

Fondo pensione complementare personale in divisa

fondo pensione complementare

Fondo pensione complementare per le forze armate, per le forze di polizia e i vigili del fuoco: breve storia della previdenza mai avviata. Aggiornamento del 06 gennaio 2024.

Il mancato avvio di un fondo pensione complementare è un argomento tanto chiacchierato (soprattutto dal 2020), ma per molti ancora poco chiaro. Per questo vi proponiamo una breve cronistoria di ciò che è stato o non è stato fatto a partire dal 1996 ad oggi. Aggiorniamo il seguente articolo ogni qual volta si presentano novità significative.

Alla fine dell’articolo oltre ai riferimenti normativi c’è lo spazio riservato ai commenti, che ovviamante è aperto ai vostri suggerimenti e consigli. Buona lettura!

Premessa

Nel 1995 con la c.d. “Legge Dini” è stato modificato il sistema del calcolo pensionistico, da retributivo a contributivo. Il cambio avvenne dividendo il personale in questo modo:

  • Retributivo, per chi aveva più di 18 anni di servizio al 31/12/95;
  • Misto, chi aveva meno di 18 anni di servizio al 31/12/95 (sino a quella data retributivo, dal 01/01/96 contributivo);
  • Contributivo, per il personale arruolato dal 01/01/1996.

Il sistema “misto” e quello “contributivo” sono sicuramente meno vantaggiosi per il contribuente, ma anche meno costosi per le casse previdenziali.

Cosa prevedeva il sistema retributivo?

Con il sistema di calcolo retributivo la pensione veniva determinata considerando l’ultimo periodo prima di andare in pensione, quindi sicuramente quello a retribuzione più alta.

Apertura alla previdenza complementare

Nel 1998 venne concessa la possibilità anche al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di istituire forme pensionistiche complementari. L’obbiettivo era quello di integrare il nuovo e sicuramente meno vantaggioso trattamento pensionistico.

Come si doveva avviare il fondo previdenza complementare?

Tramite le procedure di negoziazione e di concertazione previste (ovvero i decreti di rinnovo contrattuale).

La “possibile” strada da percorrere

Nel 1999 cominciò a delinearsi ulteriormente la strada da percorrere. Venne definito più nello specifico cosa si doveva o si poteva fare durante le fasi di negoziazione e di concertazione, ovvero:

  • istituire di uno o più fondi di previdenza complementare;
  • stabilire la percentuale di contribuzione sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro;
  • fissare le modalità di trasformazione della buonuscita (tfs) nel trattamento di fine rapporto (tfr).

Nei decreti di concertazione del 2000/2001, 2002/2003 e 2004/2005 (compreso il decreto integrativo del 2006) non si registrano sostanziali passi in avanti.

L’autonomia concessa ai sindacati

Nel 2005 venne introdotta una importante novità in materia pensionistica a seguito della legge delega che affidava al Governo di intervenire nel settore della previdenza pubblica.

Fu stabilito che in mancanza dell’accordo durante le fasi di concertazione o rinnovo contrattuale, i fondi pensione possono essere promossi anche da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nei decreti di concertazione del 2006/2007, 2008/2009, 2016/2018 ancora nulla.

La sentenza della Corte dei Conti del 2020

Nel 2020 si torna a parlare insistentemente di previdenza complementare. Il motivo fu la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia nr. 207/2020.

In questa sentenza, per la prima volta, è stato riconosciuto il “danno futuro”, ad un militare dell’Aeronautica, per il mancato avvio del fondo pensione complementare, le cui conseguenze si sarebbero manifestate all’atto del pensionamento.

La sentenza della Corte di Cassazione

Nel frattempo intervenne la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 22807 del 20 Ottobre 2020.

Con questa sentenza la Corte stabilì, inequivocabilmente, che il T.A.R. è l’unico organo competente a trattare le controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

I ricorsi sul fondo pensione complementare

Sulla scia della sentenza della Corte dei Conti, in molti si sono organizzati (anche con l’appoggio delle associazioni sindacali), per avviare dei ricorsi collettivi. L’obbiettivo era quello di ottenere un risarcimento per le mancate agevolazioni fiscali percepite e dare finalmente il via al fondo pensione complementare.

Nel frattempo però è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione citata nel paragrafo precedente.

Nel nuovo contesto giudiziario sin da subito si è palesata un’ interpretazione decisamente diversa. Infatti la quasi totalità, dei Tribunali Amministrativi Regionali aditi, ha respinto i ricorsi (sia singoli che collettivi), dichiarandoli inammissibili. Giudizi successivamente confermati anche dal Consiglio di Stato. Le motivazioni sono così sintetizzate:

  • Per chi ha proposto il ricorso personalmente:
    • il ricorso è inammissibile perchè la materia è contestabile solamente dai sindacati o dai cocer.
  • Per chi invece ha proposto il ricorso tramite le associazioni sindacali:
    • il ricorso è stato respinto perchè le amministrazioni pubbliche non hanno alcun obbligo di provvedere unilateralmente a disciplinare la materia.

Di seguito due stralci di sentenze entrambe pronunciate dal Consiglio di Stato sull’argomento:

…omissis… non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni pubbliche, in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, nel caso dei militari, delle specifiche procedure di concertazione, ai sensi del d.lgs. 195 del 1995.

(Cons. Stato, II, 8440/2021).

…omissis… né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare; con conseguente infondatezza della domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e di conseguenza della domanda risarcitoria, non sussistendo alcun ritardo dell’Amministrazione convenuta e non avendo i dipendenti alcuna posizione immediatamente tutelabile nei confronti dell’Amministrazione, ma rimanendo l’intera disciplina attribuita all’attività negoziale nell’ambito della rappresentanza sindacale.

(Cons. Stato, II, 2593/2022).

Anche nei decreti di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale delle forze armate e di polizia, triennio economico 2019/2021, nessuna novità.

La legge di Bilancio 2022

Forse i riflettori puntati sul tema o forse no, di fatto con la legge di bilancio 2022 è arrivata una sorpresa: l’art. 1 commi 95, 96, 97 prevede l’accantonamento di 20 mln di euro per il 2022, 40 mln per il 2023 e 60 mln di euro a decorrere dal 2024 per l’istituzione di un fondo per la perequazione del trattamento previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico.

Il fondo pensione complementare dell’Associazione Pre.Si.Di.

Nel frattempo, oltre ai ricorsi, con le somme nella legge di bilancio pronte ad essere sfruttate, qualcos’altro si è mosso. E’ arrivata la prima vera proposta di un fondo pensione complementare (chiuso), grazie all’iniziativa dell’associazione Pre.Si.Di. insieme ad alcuni sindacati militari e di polizia. Il fondo è stato costituito con atto pubblico il 04 aprile 2022, l’associazione ha avanzato istanza di operatività alla Covip il 6 marzo 2023, ma ad oggi non risulta iscritto all’albo Covip e non ha ricevuto le risorse richieste per la copertura dei costi di avvio.

Se desideri avere maggiori informazioni o aggiornamenti sulla costituzione del fondo Pre.Si.Di. ti invitiamo a visitare il loro sito: Fondo pensione PRE.SI.DI. (Previdenza Sicurezza e Difesa).

ULTIME NOVITA’ – La proposta del sindacato SIM CC

Con l’arrivo del 2024 è arrivata una nuova proposta da parte del Sindacato Italiano Militari Carabinieri, si chiama “Fondo Pensione Insieme di Allianz”.

Non è un fondo di categoria (chiuso), ovvero dedicato solamente alle forze armate e di polizia, ma un fondo (aperto) ad adesione collettiva (chiunque può aderire).

Il 05 gennaio 2024 hanno annunciato che il progetto tecnicamente è ancora da definire, ma molto presto verrà illustrato nel dettaglio. Potrebbe essere una valida alternativa di previdenza in attesa dell’avvio di un fondo chiuso. Attendiamo ulteriori notizie.

ATTENZIONE Se non sai bene qual’è la differenza tra fondo pensione chiuso e fondo aperto e tutti gli altri tipi di previdenza complementare, ti invitiamo a clliccare il link all’articolo di approfondimento di seguito.


Leggi anche: Cos’è la previdenza complementare


Fondo pensione complementare – Riepilogando

Perché i militari non hanno un fondo pensione complementare?

Perché durante i vari tavoli concertativi (rinnovo contrattuale), l’accordo non è stato raggiunto o non è stato discusso.

Cosa succederà se non verrà istituito il fondo previdenza complementare?

Il fondo serve ad “aggiustare” le pensioni del personale in divisa, che altrimenti, conti alla mano, molto presto cominceranno a percepire pensioni decisamente più basse rispetto al vecchio sistema (circa il 30% in meno rispetto all’ultimo stipendio).

Perché adesso i ricorsi sulla previdenza complementare?

Perché in passato chi aveva 18 anni di servizio, alla data del 31 dicembre 1995, andava in pensione col sistema retributivo. Quindi non era interessato.

Oggi si va in pensione col sistema misto, ma l’idea di un risarcimento e gli effetti del contributivo dietro l’angolo cominciano a generare preoccupazione.

Infine, le sentenze favorevoli (almeno all’inizio), certamente hanno richiamato l’attenzione sul problema. L’idea di giungere ad una rapida soluzione, che mettesse al riparo il proprio futuro pensionistico, ha spinto il personale ad aggrapparsi al treno dei ricorsi.


Riferimenti normativi:
– art. 3 d.lgs. n.124/1993 (istituzione delle forme pensionistiche complementari);
– legge n. 335/1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
– d.lgs. 195 del 1995 (procedure per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze armate e di polizia);
– art. 59 legge 449/1997 (Disposizioni in materia di previdenza);
– art. 6 comma 20 legge n. 448/1998 (previdenza complementare per il personale della PA);
– artt. 24, 54 e 67 D.P.R. 254/1999 (concertazione biennio 1998/99);
– legge delega n. 243/2004;
– art. 3 d.lgs. 252/2005;
– T.A.R. per il Lazio sentenza 01 febbraio 2021 nr. 1292;
– T.A.R. Catania, III, 855/2022 e 3749/2021.


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