Attività extraprofessionale che può o non può essere svolta dal personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.
Le seguenti disposizioni, riguardanti l’attività extraprofessionale, si applicano a tutti i dipendenti pubblici, compreso il personale appartenente alla forze armate e di polizia. Alcune disposizioni sono state recentemente aggiornate e sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.
L’ordinamento giuridico normalmente non consente ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività extraprofessionale al di fuori dei compiti e delle funzioni del proprio ufficio, tranne alcuni casi eccezionali e circoscritti (dovere di esclusività, sancito dall’art. 98 della Costituzione).
Tuttavia, alcune attività extraprofessionali possono essere svolte a condizione che siano:
- compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio nonché con il prestigio delle Istituzioni e con l’immagine della P.A.;
- compatibili e non in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le attività/compiti di Istituto;
- svolte al di fuori dell’orario di servizio;
- effettuate senza carattere di continuità e assiduità, nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa e il rendimento in servizio del militare e da garantire un adeguato recupero psico-fisico nelle giornate a esso dedicate;
- meramente isolate e saltuarie, ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.
Il lavoro del pubblico dipendente è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. É altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.
Le attività consentite
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 895 del C.O.M., sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
- la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- la formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
!!! ATTENZIONE !!! Le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, NON RIENTRANO più tra le attività normalmente consentite dal 01 gennaio 2023. Necessitano quindi di autorizzazione come di seguito descritto.
Autorizzazione per svolgere attività extraprofessionale
Richiesta autorizzazione allo svolgimento di qualunque attività:
- se l’attività è svolta gratuitamente o solo con rimborso spese documentate, non è necessaria l’autorizzazione ministeriale preventiva. Tuttavia, ai sensi dell’art. 748 del Codice dell’Ordinamento Militare, deve essere resa nota preventivamente al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza;
- se l’attività è retribuita, fatta eccezione per gli incarichi di cui all’art. 895 del Codice dell’Ordinamento Militare e all’art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessaria l’autorizzazione ministeriale preventiva.
Attività retribuite
Inoltrata la richiesta tramite il comando di appartenenza, il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 30 giorni, ai sensi dell’art. 1041 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare.
Secondo l’art. 53, comma 10 del D.Lgs. n. 165/2001 decorso tale termine, l’autorizzazione, se chiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
Qualora venga accordata l’autorizzazione, i compensi percepiti per le attività extraprofessionali retribuite che necessitano di autorizzazione, devono essere comunicati all’Amministrazione di appartenenza, per la successiva segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 53, comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001.
Attività svolta senza la prevista autorizzazione
Ferma restando la responsabilità disciplinare, l’interessato è soggetto alle procedure di cui all’art. 898 del Codice dell’Ordinamento Militare e dell’art. 53, comma 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Riferimenti:
– Circolare M_D n. 396572 del 31/07/2008;
– Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
– Circolare M_D n. 0760746 del 20/12/2022.
Visita la nostra sezione Diritto Militare