Acquisto prima casa

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Acquisto Prima Casa: Agevolazioni Fiscali per il Personale appartenente alle Forze Armate e alle forze di Polizia.

Il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che ad ordinamento civile, può usufruire di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

Ai fini della determinazione dell’aliquota dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto, non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa. Ciò è particolarmente vantaggioso per il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia che si trovano ad affrontare frequenti trasferimenti.

La detrazione per oneri è sempre concessa per il personale in servizio permanente, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. Inoltre, è possibile locare o dare in comodato l’immobile e contemporaneamente godere delle detrazioni per il mutuo.

Per parlare di prima casa, l’appartamento acquistato deve essere l’unico in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, permane l’obbligo per il personale delle Forze armate e di polizia di non vendere l’immobile acquistato con i benefici fiscali per i successivi 5 anni dall’acquisto, a meno che non si proceda all’acquisto di un nuovo immobile ad uso abitativo.

È importante sottolineare che queste disposizioni non si applicano al personale appartenente al corpo dei vigili del fuoco (v.s. Cass.).

Fonte: Avv. Mariotti Pamela


Riferimenti normativi:

  • Cassazione con sentenza 4839/2022 (esclusione VVF);
  • art. 66 della Legge 342/2000;
  • nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa,  parte  I,  annessa al testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131;
  • decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969;
  • articolo  13-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986,  nr. 917,  e successive modificazioni.

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2 commenti su “Acquisto prima casa”

  1. Buongiorno,
    In caso di vendita dopo 4 anni dell’appartamento e successivo riacquisto di un altro appartamento vale comunque la facoltà di mettere o meno la residenza nella casa oppure trattandosi di materia di Riacquisto cambia qualcosa??

    1. Se Lei ha usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa”, per i primi 5 anni ha l’obbligo di risiedere nell’immobile acquistato/riacquistato. È esonerato da questo obbligo il personale appartenente alle forze armate e alle forze dell’ordine (art. 66 L. 342/2000). Saluti.

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