lunedì, Giugno 05, 2023

Diritto Militare

Tardività del procedimento disciplinare

Tardività del procedimento disciplinare

Tardività nell’avvio del procedimento disciplinare per i militari: vediamo insieme quali sono i tempi previsti secondo le norme.

In questo breve articolo approfondiremo grazie al contributo degli avvocati Selene Maiella e Pasquale Carbutti, esperti in diritto militare, un argomento molto dibattuto, ovvero la tardività nell’avvio del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari per il personale militare si distinguono in sanzioni di corpo e sanzioni di stato. Le sanzioni disciplinari di corpo comprendono richiamo, rimprovero, consegna e consegna di rigore, mentre le sanzioni disciplinari di stato includono la sospensione disciplinare dall’impiego, la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare e la perdita del grado per rimozione.


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Nella disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare, per le sanzioni di corpo, non sono previsti termini perentori per l’instaurazione del procedimento disciplinare, ma è stabilito che “il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo”. Tale clausola impone una “regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti”, che bilancia l’esigenza dell’Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, la mancanza di un termine perentorio nel procedimento per le sanzioni disciplinari di corpo rende difficile stabilire un tempo preciso per la sua conclusione. Tuttavia, la clausola “senza ritardo” costituisce il riferimento per la valutazione in concreto, nelle singole fattispecie, del tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione e la contestazione degli addebiti all’interessato. Al contrario, un’altra sentenza afferma che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie.

In ogni caso, i militari hanno il diritto di difesa, che deve essere esercitato nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione. Il processo disciplinare deve essere condotto con la massima trasparenza e deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali del militare, nonché delle norme procedurali e sostanziali previste dalla legge.

La valutazione dell’azione amministrativa è cruciale poiché si svolge secondo principi giurisprudenziali spesso non conosciuti dai singoli dipendenti. Pertanto, presentare un ricorso gerarchico basato su una presunta tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, senza conoscere i criteri e i principi specifici o senza svolgere le necessarie operazioni preliminari, potrebbe seriamente compromettere le possibilità di successo del ricorso e di eventuali futuri ricorsi al TAR.

Fonte:
S.J.G. MAIELLA e P. CARBUTTI
Avvocatoamministrativoemilitare.it


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Se vuoi approfondire:
Quando un procedimento disciplinare è tardivo

Riferimenti:
– art. 1398 del D. Lgs. 66 del 2010;
– Cons. st. – sez. II – sent. 3720-2022;
– Cons. st. – sez. II – sent. 4608-2022.


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