venerdì, Aprile 26, 2024

Sindacati militari e di polizia

Ambito soggettivo obbligo vaccinale

SAF SINDACATO AUTONOMO FINANZIERI

Ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo vaccinale. Inclusione del personale in servizio anche quando fruisce delle diverse forme di assenza.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del S.A.F., indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza, riguardante le presunte violazioni della privacy durante la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.

La presente Organizzazione Sindacale ha inoltrato a codesto Comando Generale le precedenti note datate 14 e 17 dicembre u.s., attinenti a talune criticità nell’interpretazione delle misure introdotte con l’articolo 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha inserito nel decreto legge n. 44/2021 l’art. 4-ter con il quale è stato esteso l’obbligo vaccinale, anche, al personale del comparto difesa, sicurezza.

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Nell’ambito delle prerogative di dialettica attribuite, anche nelle more dell’intervento legislativo, alle associazioni professionali sindacali militari con la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale e del parere del Consiglio di Stato del 14 novembre 2018, si pongono all’attenzione gli interventi istituzionali successivi all’emanazione della circolare n. 0354509/2021, almeno per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo vaccinale.

La direttiva emanata dall’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali ha fornito le indicazioni pertinenti all’ambito soggettivo di applicazione di tale obbligo, includendo il personale in servizio anche quando fruisce delle diverse forme di assenza che non comportano una cesura del rapporto di servizio.

Al riguardo si ribadisce il parere di questa organizzazione sindacale per cui, se sotto il profilo soggettivo possa apparire corretto affermare che l’obbligo vaccinale sia da applicare al personale che si trovi in una posizione di stato giuridico da cui consegua la previsione dello svolgimento della prestazione di servizio, è da ritenersi che tale obbligo sia temporalmente applicabile solo al momento in cui il personale debba svolgere l’attività lavorativa.

L’assunto qui proposto è suffragato dal contenuto delle disposizioni normative e del parere espresso dal Garante della Privacy, oltre che dalle indicazioni fornite dal Ministro.

Come noto il comma 2 del richiamato articolo 4-ter prevede che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

La disposizione normativa rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 l’individuazione delle modalità per consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

A tal proposito il d.p.c.m. 17 dicembre 2021 ha introdotto le modifiche al d.p.c.m. del 17 giugno 2021, prevedendo con l’articolo 1, nuove disposizioni relative alle modalità per assicurare, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale per il quale è stato previsto che la vaccinazione anti Covid-19 costituisce condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Dopo l’art. 17 (nel dpcm 17 giugno 2021) è aggiunto il Capo III – bis – Verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, che introduce l’art. 17-bis (Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44).

Il comma 4 dell’articolo 17-bis prevede la verifica (tramite portale Noipa) del rispetto dell’obbligo vaccinale esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture in cui vige detto obbligo.

Il d.p.c.m. ha recepito proprio le indicazioni del Garante della Privacy contenute nel Provvedimento del 13 dicembre 2021 (Registro dei provvedimenti n. 430) circa le specifiche funzionalità per la verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale, consentite in relazione ai lavoratori effettivamente in servizio.

Non si può, poi, prescindere dall’assunto proposto dal Ministro degli Interni, nell’ambito dell’interlocuzione nella 1^ Commissione Affari Istituzionali in relazione al Disegno di Legge n. 2463 di conversione del decreto legge n. 172/2021, ove ha confermato che l’assenza legittima non comporta l’obbligo di produrre la documentazione prevista dall’art. 4 ter.

In ultimo le direttive fornite dal Ministero dell’Istruzione, con le note n. 1927 e n. 1929, rispettivamente del 17 e del 20 dicembre 2021, hanno fornito specifiche indicazioni ai quesiti pervenuti, precisando che: “le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.

Valga la pena ricordare che la disposizione normativa circa l’estensione dell’obbligo vaccinale, prevista dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, interessa indiscriminatamente le categorie del personale scolastico e del comparto difesa sicurezza.

Un’interpretazione distonica da quella del Dicastero dell’Istruzione, comporterebbe per il personale della Guardia di Finanza, e in generale del comparto difesa sicurezza, una disparità di trattamento che concorre ad acuire le forme discriminatorie già in atto derivanti dall’obbligo vaccinale.

In considerazione di tali presupposti si auspica l’adozione di direttive specifiche atte a disporre la revoca degli inviti inoltrati al personale legittimamente assente, condizione che non comporta, o meglio preclude, lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Fonte: Sindacato Autonomo dei Finanzieri

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