Il whistleblowing, ecco come segnalare le condotte illecite all’interno della pubblica amministrazione rimanendo completamente anonimi.
Può accadere a qualunque dipendente pubblico di venire a conoscenza di fatti illeciti che violano i principi fondamentali della Pubblica Amministrazione – Legalità, Buon Andamento e Imparzialità – se non addirittura di veri e propri reati, penali o contabili, durante la propria attività lavorativa posti in essere da colleghi, superiori o addirittura dall’alta dirigenza nell’ambito delle rispettive strutture organizzative.
Non è raro che, pur avendo la possibilità di segnalare simili episodi, si tema l’esposizione negativa di una denuncia, la quale potrebbe condurre a una serie di pesanti ritorsioni da parte non solo del diretto segnalato ma di tutta la struttura organizzativa che, anziché tutelare il denunciante, lo isoli a tal punto da rendere la sua attività lavorativa difficoltosa se non addirittura impossibile nell’ambiente lavorativo.
Neanche il mondo militare, nonostante formato da persone selezionate e da alti livelli di senso della legalità, fa eccezione, anche se, ha già al suo interno possibili rimedi come il conferimento gerarchico o l’invio di plichi chiusi al Capo di Stato Maggiore di Forza Armata. Rimedi che comunque non garantiscono né il risultato né l’anonimato del segnalante.
A causa di ciò si era diffusa l’odiosa prassi delle “denunce anonime” che in alcuni casi hanno peggiorato la situazione senza estirpare il comportamento anomalo del dipendente segnalato e che spesso sono state causa di odiose cacce alle streghe con l’intento di individuare il segnalante.
Sul punto è intervenuto il legislatore, con l’intento di superare le problematicità esposte e di dare la possibilità a chi sia realmente intenzionato a segnalare gli illeciti all’interno dell’ente di appartenenza, creando un istituto normato e regolamentato atto a garantire la segretezza della segnalazione, l’identità del segnalante e a tutelarlo in ogni caso dal rischio di eventuali azioni ritorsive.
L’istituto in esame è il c.d. “whistleblowing” che letteralmente significa “colui che soffia il fischietto”. L’analogia con il mondo dello sport è doverosa, così come l’arbitro fischia soffiando per evidenziare la violazione alle regole del gioco posta in essere da un giocatore (fischia il fallo), così il whistleblower (soffiatore del fischietto) segnala l’irregolarità posta in essere da un altro dipendente nell’ambito lavorativo.
La segnalazione deve riguardare fatti ritenuti illeciti, anche se non necessariamente si configurino gli estremi di una fattispecie di reato. Esulano, pertanto, le segnalazioni che si limitino a evidenziare comportamenti maleducati da parte dei superiori, colleghi scarsamente dediti al servizio, divergenze di vedute sui modi di svolgimento dei compiti lavorativi e violazioni di norme contrattuali tranne che il fatto non costituisca una discriminazione di trattamento.
Fonte normativa del whistleblowing
La Legge 190/2012 ha modificato il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” introducendo l’articolo 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Ulteriori modifiche sono state apportate con l’emanazione della Legge 179/2017, in attuazione della direttiva UE 2015/849, la quale ha radicalmente riscritto l’intero articolo.
In precedenza il dipendente doveva segnalare le irregolarità al “superiore gerarchico” dell’amministrazione di appartenenza, adesso, invece, il dipendente ha un ampio ventaglio di possibilità nella scelta del destinatario della segnalazione.
Come destinatario dell’esposto, può esserci il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT), che deve obbligatoriamente essere istituito dalle varie Amministrazioni pubbliche. In alternativa, la segnalazione può essere inoltrata all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) oppure essere direttamente formulata una denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile.
Tutele del segnalante
La principale delle tutele attuate dall’istituto in esame è di evitare di rilevare l’identità del whistleblower. Questa garanzia permane anche qualora i fatti segnalati siano ritenuti tali da configurare degli illeciti penali o delle responsabilità contabili. Infatti, per i procedimenti penali l’identità del segnalante è coperta dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, mentre per i procedimenti contabili non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Se dalla segnalazione s’instaura un procedimento disciplinare a carico del soggetto “segnalato”, è stabilito dal terzo comma dell’articolo 54-bis che “l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.
La segnalazione è sottratta all’esercizio del diritto di accesso, di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ed è anche sottratta all’accesso civico generalizzato, di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.
Oltre alla diretta tutela dell’identità del dipendente spifferone e la sottrazione della segnalazione dai tipici istituti di trasparenza amministrativa, l’istituto del whistleblowing tutela il segnalante da eventuali attività ritorsive da parte dell’amministrazione ove presta servizio nel caso in cui la sua identità fosse scoperta. Il sesto comma dell’articolo 54-bis dispone che “devono essere considerati nulli gli eventuali “atti discriminatori o ritorsivi” posti in atto ai danni del soggetto autore della segnalazione e che, in caso di avvenuto licenziamento a causa della segnalazione, il segnalante debba essere immediatamente reintegrato nel posto di lavoro”.
In caso di segnalazione, l’onere di dimostrare che tali atti sono ricollegabili all’avvenuta denuncia e rappresentano una ritorsione rispetto a essa non grava sul whistleblower ma bensì è onere dell’amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.
La garanzia delineata dal legislatore è esclusa, recita il nono comma dell’articolo 54-bis, solo “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.
Cosa può essere segnalato e in che modo
Il whistleblowing non sostituisce gli ordinari mezzi giurisdizionali volti a lamentare eventuali inadempienze contrattuali. L’oggetto della segnalazione deve necessariamente essere una “condotta illecita” di cui il dipendente abbia saputo in ragione del proprio rapporto di lavoro e non di condotte censurabili dal punto di vista comportamentali ma prive di sviluppi negativi sull’ente.
Il whistleblower è tenuto a indicare con precisione le proprie generalità e deve fornire una chiara e puntuale descrizione dei fatti che costituiscono l’oggetto della segnalazione, i loro estremi spaziali e temporali, l’identità del soggetto segnalato o gli elementi utili a renderne possibile l’identificazione, generalità dei soggetti che possono fornire utili indicazioni al riguardo e elementi documentali atti a provare la fondatezza dell’oggetto della segnalazione.
Come anzidetto ogni Amministrazione pubblica ha l’obbligo di nominare un “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT), più avanti vedremo chi è il responsabile nominato dal Ministero della Difesa e come contattarlo in caso di necessità.
L’altro Ente Pubblico individuato per la ricezione delle “soffiate” è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la quale ha messo a disposizione del whistleblower un portale per l’invio delle segnalazioni raggiungibile al seguente link: Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing
L’ANAC ha messo a disposizione delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
Contesto militare
In tale ambito è alto il rischio che sussistano “gruppi” di potere che tendano a insabbiare i loro comportamenti di fronte alla segnalazione d’illeciti, isolando gli autori e perseguitandoli con una serie di infondati procedimenti disciplinari. L’istituto del whistleblowing potrebbe svolgere un fondamentale ruolo nell’ambiente militare rendendo possibile quel processo di radicale progresso e rinnovamento ormai non più procrastinabile.
Il Ministero della Difesa ha individuato nella persona dell’Ammiraglio Ispettore Capo Sabino Imperscrutabile la figura del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT). Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail: bilandife@bilandife.difesa.it o all’indirizzo PEC: bilandife@postacert.difesa.it.
Fonte: MILITARI GUARDIA COSTIERA