mercoledì, Maggio 15, 2024

Trattamento Economico

Orario di lavoro e orario di servizio

orario di lavoro

Differenza tra orario di lavoro e orario di servizio del personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.

Questo articolo “Orario di lavoro e orario di servizio” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) che è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

Che cos’è l’orario di lavoro?

L’orario di lavoro è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico deve prestare nell’arco di una settimana. Dal 1° gennaio 2002 la durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Che cos’è l’orario di servizio?

L’orario di servizio è di norma inteso come la suddivisione dell’orario di lavoro nell’arco della settimana. Serve a garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali. E’ articolato, in base alle esigenze di ogni singolo comando/reparto, su 5 o 6 giorni.

Solitamente gli orari giornalieri di ingresso/uscita vengono normati a livello centrale da ogni singola forza armata e di polizia. Le direttive/circolari sull’orario di servizio e del lavoro straordinario emanate, seguono un’unica linea tracciata dai decreti concertativi. Al loro interno contengono anche alcune disposizioni aggiuntive per meglio adattarsi ai compiti istituzionali assegnati ai diversi reparti.

Le prestazioni lavorative rese oltre le 36 ore settimanali (orario di lavoro), vengono remunerate con l’istituto dello straordinario o, in assenza di fondi, con il recupero compensativo. Quest’ultima disposizione non si applica ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI).


Leggi anche: Lavoro straordinario forze armate e di polizia


Il personale turnista

Il personale impiegato in una turnazione h24 sette giorni su sette, è considerato “turnista”. Per questo personale l’orario di lavoro è fissato in 33 ore e 36 minuti. Le ore eccedenti (turni inferiori a 5 persone), sono remunerate con lo straordinario. Le ore carenti (turni con più di 5 persone), devono essere recuperate. A questo tipo di attività solitamente sono “dedicate” 5 persone, in questo caso il turno è detto “autocompensante”, perchè non da luogo nè a carenza nè a eccedenza di ore.

Calcolo turno autocompensante: (24h * 7gg)/5 = 33,6h = 33h 36′

Specificità del lavoro di agenti e militari

Ricordiamo infine che, proprio per la sua specificità, i particolari compiti legati alla sicurezza e alla difesa della popolazione e la totale disponibilità al servizio, il legislatore ha escluso il personale appartenente alle forze armate e di polizia dalle disposizioni generali sull’orario di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali.


Fonti normative:
– art. 11 comma 1 D.P.R. 163/2002 (orario di lavoro);
– art. 3 del D.M. 25 settembre 1990 (personale turnista);
– art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 394/1995 (ripartizione dell’orario di lavoro)
– art. 2 comma 2 del D.Lgs. 66/2003 (esclusione ff.aa., ff.pp. e vvf dalle disposizioni sull’orario di lavoro);
– art. 10 Legge 231/1990 (disponibilità al servizio e orario delle attività giornaliere).


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